Fondamentalmente, il nuovo Esterometro non riguarda più solo le operazioni rilevanti ai fini IVA ma tutti gli acquisti e le cessioni di beni e servizi con l’estero, indipendentemente dal fatto che l’operazione sia o meno rilevante ai fini IVA sul territorio nazionale: la precisazione è contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 26/2022, che fornisce chiarimenti interpretativi sui nuovi obblighi in vigore da luglio.
Il riferimento legislativo è il decreto 73/2022, in base al quale l’Esterometro è ora obbligatorio per tutte le operazioni di importo pari o superiore a 5mila euro. Tale tetto, «in assenza di specificazioni da parte del Legislatore, si ritiene comprensivo dell’eventuale imposta».
Rispetto alle norme precedenti, cambiano anche le scadenze: non più trimestralmente ma entro i termini previsti per l’emissione della fattura (entro 12 giorni dall’operazione) oppure, per le operazioni passive, entro il 15esimo giorno del mese successivo al ricevimento della fattura.
L’obbligo riguarda tutti i soggetti che emettono fattura elettronica, quindi anche i forfettari con reddito sopra i 25mila euro. Sono previste soltanto le seguenti esenzioni: operazioni documentate da bolletta doganale e operazioni con l’estero fuori campo IVA (es.: ristoranti, alberghi, acquisto di beni che non transitano sul territorio nazionale) fino a 5mila euro.
L’Esterometro riguarda «tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni». Per esempio, può essere necessario anche se la controparte non è un soggetto IVA ma un consumatore finale se il corrispettivo dell’operazione è certificato tramite fattura o altro documento analogo.
La trasmissione avviene nello stesso modo delle fatture elettroniche, attraverso il Sistema di Interscambio. La circolare dettaglia infine una serie di procedure tecniche di compilazione dei file da trasmettere, per esempio nel caso in cui un soggetto utilizzi software diversi per le normali fatture e per l’invio di quelle con l’estero.
La cosa fondamentale, spiega il Fisco, è che per i campi obbligatori (si pensi alla «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione») occorrerà mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file XML da trasmettere a SdI. Quindi, chi per generare il file XML da trasmettere a SdI per l’esterometro utilizza un software diverso da quello per generare le fatture elettroniche da emettere verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia, nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> potrà, in via semplificativa, riportare la dicitura “BENI” oppure “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa.