La circolare n. 24/2022 dell’Agenzia delle Entrate offre una serie di chiarimenti sulle detrazioni applicabili in dichiarazione dei redditi per diverse voci di spesa, tra cui quelle per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede. Ripercorriamo dunque regole e requisiti alla luce delle indicazioni fornite.
Detrazioni spese per affitto studenti fuori sede
Sono detraibili al 19% fino a un importo massimo di 2.633 euro per ciascuno studente avente diritto, i canoni:
- per contratti di locazione (esclusa sublocazione) stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998 e per contratti di ospitalità,
- gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Quanto spetta di detrazione
A condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”, la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro; con reddito superiore la detrazione si riduce fino ad azzerarsi con reddito complessivo pari a 240mila euro.
Se l‘affitto è pagato da un un familiare di cui lo studente è a a carico, la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti, ossia fino a 2.633 euro per ciascun figlio con i requisiti, se titolari di due diversi contratti di locazione.
Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato, il canone è attribuito pro quota a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per la detrazione, che però spetta solo agli studenti con i requisiti richiesti, per ciascuno nel limite massimo di spesa di 2.633 euro.
Per quali affitti si applica l’agevolazione
Gli studenti devono essere iscritti a un corso di laurea presso un’università di un comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza (e con diversa Provincia). Il contratto di affitto deve riguardare una casa che si trova nello stesso comune (o limitrofo) di quello in cui ha sede l’università, mentre non rileva il tipo di facoltà o corso frequentato.
La detrazione spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università fuori dal territorio nazionale, purché ubicata in uno degli Stati dell’Unione Europea o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, nonché agli studenti partecipanti a progetti Erasmus.
La detrazione non spetta per corsi post laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, né per le spese di deposito cauzionale, spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e costi di intermediazione.