Per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche pagata utilizzando il modello F24 telematico oppure, per gli enti pubblici, con F24-Ep, prevede dal 2023 la nuova soglia di 5mila euro applicabile dal primo trimestre dell’anno.
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche va pagata trimestralmente. Se però non supera una determinata soglia (sommando tutte le fatture emesse), può in alcuni casi essere rimandata al trimestre successivo. Dal 2023 tale tetto è stato portato a 5mila euro.
E-fatture: come versare l’imposta di bollo
I versamenti vanno distinti per singoli trimestri evidenziando il codice tributo:
- 2521 imposta di bollo fatture elettroniche – primo trimestre
- 2522 imposta di bollo fatture elettroniche – secondo trimestre
- 2523 imposta di bollo fatture elettroniche – terzo trimestre
- 2525 imposta di bollo fatture elettroniche – sanzioni
- 2526 imposta di bollo fatture elettroniche – interessi.
Come si stabilisce la scadenza per l’imposta di bollo
In base a quanto previsto dall’articolo 17 del dl 124/2019, le regole sul pagamento del bollo virtuale (2 euro per ogni fattura elettronica emessa) sono cambiate nel seguente modo: se non si supera la soglia dei 5mila euro si dovrà pagare sempre alla fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
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Le scadenze 2023 per il bollo sulle fatture elettroniche
In via ordinaria l’imposta di bollo si paga in quattro appuntamenti annuali. Se però quella del periodo di riferimento non supera i 5mila euro, le scadenze possono ridursi come segue:
- imposta di bollo primo trimestre: si può pagare entro la scadenza prevista per il secondo trimestre (quindi, entro il 31 maggio, fine del secondo mese successivo al secondo trimestre);
- imposta di bollo secondo trimestre: se anche dopo questo periodo l’imposta resta sotto i 5mila euro, si può pagare entro il termine previsto per il bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre. Quindi, entro il 30 settembre, fine del secondo mese successivo al terzo trimestre.
Le scadenze del terzo e quarto trimestre restano invariate a prescindere dall’importo. Quindi, si paga entro novembre o febbraio dell’anno successivo.
La tabella con le novità
In tabella, il riepilogo delle novità:
Periodo di riferimento | Scadenza se il bollo supera i 5mila euro | Scadenza se il bollo non supera i 5mila euro |
Primo trimestre | 31 maggio | 30 settembre |
Secondo trimestre | 30 settembre | 30 novembre |
Terzo trimestre | 30 novembre | |
Quarto trimestre | 28 febbraio dell’anno dopo |