Le operazioni transfrontaliere di importo inferiore a 5mila euro non prevedono più l’obbligo di Esterometro: la novità è inserita nel Decreto Semplificazioni approvato dal Governo il 15 giugno, e va a modificare l’obbligo di comunicazione in capo alle Partite IVA per le operazioni da e verso l’estero.
Esterometro: nuove semplificazioni
Il decreto legge del Governo in materia di semplificazioni fiscali e tributarie approvato in Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022, prevede nuovi casi di esonero dalla presentazione del documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, non più richiesto per le singole operazioni di importo inferiore a 5.000 euro.
La novità si integra con quelle previste dal primo luglio: per le transazioni a partire da quella data, la comunicazione trimestrale viene sostituita dall’emissione della fattura tramite il Sistema di Interscambio (SdI), lo stesso su sui transitano le fatture elettroniche. Il nuovo DL Semplificazioni prevede che non sia necessaria la trasmissione per operazioni con l’estero fuori campo IVA fino a 5mila euro.
Coordinamento normativo dal 1° luglio
La modifica interviene sul comma 3-bis dell’articolo 1 del dlgs 127/2015. Si tratta della provvedimento che regolamenta l’Esterometro. Dal prossimo luglio, si prevedono le seguenti regole: tutte le fatture da e per l’estero vengono trasmesse attraverso il Sistema di interscambio nei seguenti termini:
- per le fatture attive (emesse), la trasmissione deve avvenire «entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi», quindi entro 12 giorni dall’operazione, oppure entro i diversi termini stabiliti da specifiche disposizioni (per esempio, in caso di fattura differita);
- per le operazioni passive (fatture ricevute), la trasmissione va «effettuata entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento o di effettuazione dell’operazione».
Fattura elettronica ed esterometro per forfettari
Quindi, dal primo luglio la nuova procedura sopra descritta prende il posto della comunicazione trimestrale e, in considerazione dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica, la novità è estesa ai contribuenti forfettari con ricavi e compensi oltre 25mila euro ed enti no profit e ASD con ricavi tra 25mila e 65mila euro. Nell’ambito del nuovo quadro normativo, il nuovo Decreto Semplificazioni, introduce sostanzialmente una nuova esenzione, nel caso di operazioni con l’estero fino a 5mila euro fuori campo IVA.
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Si attendono istruzioni applicative ma, in ogni caso, in base al coordinamento di tutte le nuove regole, dal primo luglio 2022 l’Esterometro non è più necessario nei seguenti casi:
- operazioni documentate da bolletta doganale,
- le operazioni con l’estero fuori campo IVA (per esempio, ristoranti, alberghi, acquisto di beni che non transitano sul territorio nazionale) fino a 5mila euro.
Per le operazioni con fattura elettronica, in virtù del meccanismo sopra esposto, l’emissione della fattura via SdI coincide con l’Esterometro.