L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito all’estensione 2022 prevista per il rientro dei cervelli, focalizzando l’attenzione sul regime agevolato per ricercatori e docenti tornati in Italia dall’estero prima del 2020.
Introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, il Bonus prevede l’estensione del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati anche a docenti e ricercatori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero oppure cittadini di Stati UE che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020, purché alla data del 31 dicembre 2019 fossero beneficiari della riduzione dell’imponibile al 10%.
Il beneficio ha una validità di 6 anni estesa a 8 anni qualora i docenti o ricercatori abbiano figli minori o a carico (fino a 11 e 13 anni, rispettivamente, per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due o tre figli minorenni o a carico), oppure se diventano proprietari di una casa in Italia dopo il trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti.
Questi contribuenti, dunque, devono essere diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento, nei dodici mesi precedenti oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, oppure avere da uno a tre figli minorenni. Con la nuova circolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il vincolo relativo alla presenza nel nucleo familiare di figli minorenni, anche in affido preadottivo.
Questo requisito deve essere presente nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento. La circostanza che i figli compiano 18 anni in un momento successivo non determina pertanto la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto.
Per quanto riguarda la firma del contratto di acquisto della casa, il termine di diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione va calcolato secondo il calendario comune e comprende il periodo che arriva fino al giorno precedente la conclusione dei 18 mesi. Ad esempio, in caso di versamento effettuato entro il 10 febbraio 2022, l’acquisto dell’unità immobiliare dovrà essere concluso e perfezionato entro e non oltre il 9 agosto 2023.
Con interpello 596/2021 l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che il beneficio spetta anche a coloro che lavorano in smart working dall’Italia per un’azienda straniera, nel caso in cui ricorrano tutti i requisiti di legge.