Tratto dallo speciale:

Novità per i bonus edilizi: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 30 Maggio 2022
Aggiornato 31 Maggio 2022 10:55

logo PMI+ logo PMI+
Modifiche alla cessione dei crediti, visto di conformità e attestazione di congruità delle spese e di tutela dei lavoratori del settore: ecco le novità.

Con la circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate spiega le ultime novità in materia di Superbonus e di altri bonus edilizi, con riferimento anche alla nuova disciplina della cessione del credito d’imposta. Vediamo di seguito una rapida sintesi di cosa è cambiato e dell’impatto fiscale per i contribuenti.

Congruità spese: prezzari e massimali

I prezzari per la congruità della spesa di interventi di riqualificazione energetica e Superbonus previsti dal DM 6 agosto del 2020 devono ritenersi applicabili, retroattivamente, anche agli interventi di riduzione del rischio sismico, Bonus Facciate e Bonus Ristrutturazione. Ai fini dell’attestazione, dunque, in attesa dei decreti previsti dal comma 13-bis dell’articolo 119, è possibile utilizzare non solo i prezzari di Regioni e Province autonome, listini delle Camere di Commercio o, in mancanza di altro, i prezzi correnti del mercato locale, ma anche i prezzari individuati nel DM 6 agosto 2020. Il prezzario contenuto nel DM 14 febbraio 2022 si applica:

  • agli interventi con richiesta di titolo abilitativo dal 16 aprile 2022;
  • agli interventi senza bisogno di titolo abilitativo e avviati dal 16 aprile 2022.

Visto e congruità: detraibilità spese

Anche per i bonus edilizi diversi dal Superbonus sono detraibili le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità della spesa, qualora necessari all’esercizio dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito. Ebbene, la detraibilità spetta anche per le spese relative a bonus diversi dal Superbonus, sostenute dal 12 novembre 2021.

Esonero visto e attestazione di congruità

La deroga all’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità della spesa per i bonus diversi dal Superbonus, riguarda le opere in edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro (fatta eccezione il Bonus Facciate).

L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021. Ai fini del calcolo, per interventi riconducibili ad agevolazioni fiscali differenti all’interno o della singola unità immobiliare o sulle parti comuni dell’edificio, bisogna considerare il valore degli interventi agevolabili risultanti dal titolo edilizio. Se dunque, nell’ambito di tali interventi, sono effettuati anche lavori di edilizia libera necessari per il completamento degli stessi, allora bisogna considerarli.

Sconto o cessione per autorimesse o box

Dal 1° gennaio 2022 è possibile optare per la cessione del credito delle rate residue di importi versati dal 2020 o 2021 o per lo sconto in fattura e cessione del credito di importi versati dal 2022. La detrazione spetta anche al futuro acquirente di un box pertinenziale a condizione che, alla data della dichiarazione dei redditi contenente la detrazione, siano stati registrati il preliminare o il rogito. Per lo sconto o cessione su acconti 022, bisogna registrare il preliminare o il rogito entro la data di invio della comunicazione di esercizio delle opzioni.

Cessioni del credito in base alla data

Prime cessioni

  • Prime cessioni o sconti comunicati entro il 16 febbraio 2022: i crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte  a soggetti “qualificati”
  • Prime cessioni comunicate dal 17 febbraio 2022: i crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati” Sconti comunicati dal 17 febbraio 2022
  • Sconti comunicati dal 17 febbraio 2022: i crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati”.

Cessioni successive

  • Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022: i crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati”
  • Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata dal 17 febbraio 2022: i crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati”

Dal 1° maggio 2022, è prevista la possibilità per le banche o per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, di effettuare una cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo, anche se non è esaurito il numero delle possibili cessioni, previste dal medesimo articolo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Alle comunicazioni di prima cessione o sconto inviate dal 1° maggio 2022, si applica il divieto di cessioni parziali. Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, tale divieto si intende però riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è suddiviso il credito ceduto da ciascun titolare della detrazione.

Resta cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo, senza che si configuri una cessione parziale, fermo restando il divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali.

Sanzioni

Per le asseverazioni e attestazioni previste sia per il Superbonus sia per i bonus diversi, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50mila a 100mila euro, il tecnico abilitato che nelle asseverazioni/attestazioni:

  • espone informazioni false
  • omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sulla sua effettiva realizzazione;
  • attesta falsamente la congruità delle spese.

Assicurazioni obbligatorie

I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento, con massimale pari agli importi dell’intervento stesso. L’obbligo si considera rispettato se è stato stipulato:

  • un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500mila euro, specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario
  • in alternativa, un contratto di assicurazione specifico con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro.

Per i bonus diversi dal Superbonus la stipula della polizza non è richiesta. Le disposizioni si applicano comunque con riferimento alle sole attestazioni e asseverazioni sottoscritte dal 26 febbraio 2022.

Contratti edili per le detrazioni fiscali

Per i lavori edili avviati dal 27 maggio 2022, per godere dei vari bonus edilizi, il datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70mila euro deve indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (con atto di affidamento) che i lavori sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile.

Il contratto applicato deve essere riportato anche nelle fatture. La mancata indicazione nelle fatture non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento. Se però in fattura non è indicato il contratto, il contribuente – ne momento in cui richiede il visto di conformità, deve farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa che attesti il contratto utilizzato, da conservare per eventuali controlli fiscali.

Per saperne di più, si può consultare la nuova circolare delle Entrate.