Per utilizzare i bonus energia contro il caro prezzi dovuto alla guerra in Ucraina, le imprese devono essere inserite nell’apposito elenco tenuto dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali): lo precisa l’Agenzia delle Entrate (circolare n.13/E del 13 maggio), in relazione ai crediti d’imposta per la fornitura di corrente elettrica da gennaio a settembre 2022, riservati ad aziende “energivore” e “non energivore” dai decreti legge 4/2022 (Sostegni ter), 17/2022 (decreto Energia) e 21/2022 (dl Ucraina bis).
In cosa consiste il bonus energia imprese
Il bonus energia imprese è stato introdotto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica. Il credito d’imposta è pari:
- al 20% dei rincari in bolletta del primo e secondo trimestre 2022,
- al 25% sui rincari di fornitura elettrica nel terzo trimestre.
Chi può accedere al bonus energia imprese energivore
Le imprese devono essere a forte consumo di energia elettrica (pari ad almeno 1 GWh/anno) e appartenere a uno dei seguenti settori:
- quelli inseriti nell’allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici), nell’allegato 5 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’Allegato 3) e hanno un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al valore medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato (al netto di eventuali imposte indirette e di eventuali sussidi), non inferiore al 20%;
- non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
I «costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi», devono aver subito «un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa». la circolare dettagli il valore medio da prendere di riferimento per le imprese aperte dopo il 2019.
Ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Non concorrono, invece, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, le imposte sulla componente energia. Il costo medio va anche ridotto dei relativi sussidi eventualmente legati al consumo di energia.
=> Bonus energia e gas: i codici tributo per i crediti d'imposta
In tutti i casi si utilizza in compensazione, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo specifici già comunicati dall’Agenzia delle entrate. E cedibile, fino a un massimo di tre volte, di cui la prima libera e le altre due solo verso banche e intermediari.
Come cedere i bonus energia
La circolare n.13/E del 13 maggio si sofferma infine sugli articoli 3 e 9 del decreto “Ucraina”, che riguardano la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti, sia alle imprese energivore sia alle altre tipologia d’impresa.
I bonus, utilizzabili entro il 31 dicembre 2022, sono cedibili solo per intero ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione (fatte salve due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).
In caso di cessione del credito, infine, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati che indicano il diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.