Nuovi correttivi alla quarta cessione del credito per le detrazioni edilizie: la cessione fra banca e correntista (clienti professionali o banca capogruppo) non deve più necessariamente essere la quarta ma deve essere l’ultima (il cessionario/acquirente non può più effettuare una successiva cessione). L’ennesima modifica al meccanismo delle cessioni dei crediti edilizi è confluita nel decreto Aiuti, ma per avere certezze bisogna attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.
Nel frattempo resta caldo il dibattito sul Superbonus, dopo le critiche del premier Mario Draghi, in relazione all’effetto distorsivo che provoca sul mercato delle Costruzioni. Vediamo tutto.
Quarta cessione del credito: come funziona oggi
Facciamo un passo indietro: la cessione del credito edilizio è regolamentata dall’articolo 121 del dl 34/2020 e successive modifiche. Prevede che la somma corrispondente alla detrazione possa essere ceduta ad altri soggetti, che a loro volta possono utilizzarla come credito d’imposta oppure ricederla.
Dal 1° maggio le cessioni sono quattro, così modulate: la prima è libera; la seconda e la terza possono essere effettuate solo attraverso banche, assicurazioni, o altri soggetti vigilati; la quarta può essere solo dalle banche verso propri correntisti. E’ previsto anche un meccanismo antifrode di tracciabilità da quando viene inserita sulla piattaforma la prima cessione: all’operazione viene attribuito un codice, che resta per tutte quelle successive, scongiurando operazioni fittizie (che non si riconducono a lavori edilizi realizzati).
La modifica alla quarta cessione nel decreto Aiuti
La revisione del Decreto Aiuti prevede invece che la cessione banca correntista non debba necessariamente essere la quarta, ma possa avvenire anche in un diverso momento. Però, non sono possibili poi ulteriori cessioni.
Esempio di quarta cessione flessibile
- il contribuente effettua interventi con Superbonus 110% e sceglie lo sconto in fattura per non pagare i lavori, cedendo la detrazione al fornitore;
- quest’ultimo effettua la prima cessione (lo sconto in fattura non si conteggia) del credito a un’impresa edilizia;
- questa la cede a sua volta ad una banca (e siamo alla seconda);
- se la banca effettua la terza cessione verso un proprio correntista non saranno più possibili ulteriori operazioni, se la cede a un’altra banca, quest’ultimo cessionario avrà un ultimo passaggio di cui godere, verso un proprio correntista.
=> Calcolo cessione del credito
Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per conoscere i dettagli e la data di applicazione dalla nuova flessibilità sulla quarta cessione. Nel frattempo, continua ad applicarsi la sopra citata norma, in base alla quale la cessione banca correntista deve necessariamente essere la quarta.
Superbonus a un bivio
Il premier, Mario Draghi, a margine del suo intervento al Parlamento europeo di martedì 3 maggio, è tornato a criticare la misura del Superbonus 110%.
Non siamo d’accordo sulla validità di questo provvedimento.
«Cito soltanto un esempio, ha proseguito: il costo di efficientamento è più che triplicato grazie ai provvedimenti del 110%. I prezzi degli investimenti necessari per attuare le ristrutturazioni sono più che triplicati, perché il 110% di per sé toglie l’incentivo alla trattativa sul prezzo. E quindi questo è il risultato. In ogni caso le cose vanno avanti in Parlamento, il Governo ha fatto quello che poteva fare e il nostro ministro è molto bravo».
Sono parole che hanno provocato una dura reazione da parte delle associazioni imprenditoriali dell’edilizia, leggendovi la volontà del Governo di non prorogare questa misura oltre i limiti già stabiliti. In legge di Bilancio, il Superbonus è previsto con l’aliquota al 110% fino al 2023, poi scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Superbonus villette
Intanto, il Superbonus villette sui lavori antisismici, di isolamento termico o climatizzazione e su eventuali altri interventi trainati ammessi è utilizzabile per tutto il 2022 a condizione che entro il 30 settembre (proroga rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno), siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.