Dichiarazione aiuti di Stato Covid: in vista della scadenza del 30 giugno, considerata troppo ravvicinata dai Commercialisti, il CNDCEC ha chiesto la proroga del termine di presentazione fino al 30 settembre, considerato anche l’accavallarsi delle numerose scadenze fiscali e degli adempimenti in agenda nello stesso periodo, tra saldi e acconti d’imposta e dichiarazioni dei redditi.
La comunicazione obbligatoria per tutti i soggetti che hanno ricevuto contributi a fondo perduto, bonus o indennizzi previsti dal Decreto Rilancio e dai successivi decreti Covid, attestare che l’importo dei sostegni ricevuti non superi nel complesso i massimali previsti dal Quadro Temporaneo UE sugli aiuti di Stato e che siano state rispettate anche tutte le diverse condizioni di legge.
La richiesta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si accompagna anche ad alcune osservazioni più tecniche: il modello di autodichiarazione sugli aiuti di Stato Covid ricevuti contiene informazioni che sono in parte già note al Fisco e non andrebbero chieste nuovamente al contribuente.
Dichiarazione aiuti di Stato Covid
Il riferimento normativo è il provvedimento 143438/2022 delle Entrate, in attuazione del DM Economia dell’11 dicembre 2021. Con il modello di dichiarazione si quantifica e comunica quanti aiuti di Stato sono stati fruiti negli anni di emergenza. I massimali consentiti sono indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 (Temporary Framework). Chi supera il tetto massimo di importi previsto o non rispetta le condizioni previste, è chiamato al riversamento volontario degli importi ricevuti.
Chi deve inviare la Dichiarazione
La dichiarazione sostitutiva (auto-certificazione) deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno ricevuto aiuti che rientrano nel regime dei ristori (articolo 1, commi da 13 a 15, del DL 41/2021 “Decreto Sostegni”). Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute, a seguito di controlli automatizzati sugli aiuti di Stato erogati,devono inviare il modello, entro il 30 giugno oppure entro 60 giorni dal pagamento delle somme.
Se la dichiarazione è stata già presentata in sede di domanda dei singoli aiuti, non serve una nuova dichiarazione purchè poi non siano intervenuti nuovi aiuti non dichiarati, che pertanto vanno segnalati al Fisco. L’auto-dichiarazione aiuti Covid va inviata anche se il beneficiario:
- ha fruito di aiuti IMU senza aver già compilato il quadro C;
- ha superato i massimali e deve riversare gli aiuti eccedenti;
- ha allocato la medesima misura in parte nella Sezione 3.12 e in parte nella Sezione 3.1.
Come inviare il modello aiuti Covid
Nel Modello si devono indicare gli aiuti di Stato ricevuti ed anche gli eventuali importi in eccedenza che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti ricevuti in un secondo momento, nel caso in cui vi sia capienza nei relativi massimali.
Al momento, l’auto-dichiarazione deve essere inviata entro il 30 giugno 2022 tramite servizio web nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici del Fisco, dal contribuente o da un intermediario.
Entro 5 giorni dalla trasmissione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta, visibile nell’area riservata, che certifica la presa in carico o lo scarto della comunicazione. A partire da quel momento, il contribuente ha ulteriori 5 giorni per correggere la dichiarazione e rinviarla.
Restituzione aiuti Covid con F24
Il riversamento volontario dell’eccedenza dovuta in restituzione, per superamento dei massimali, dovrà essere effettuato con modello F24. Gli appositi codici tributo sono emanati con apposito provvedimento. Resta esclusa la possibilità di restituire gli aiuti tramite compensazione.
Modulistica
Proroga Dichiarazione aiuti Covid
Per i commissari straordinari del Consiglio nazionale dei commercialisti, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani, si tratta “dell’ennesimo adempimento straordinario a carico degli operatori economici e dei professionisti che li assistono, che rischia di mandare in tilt la già complessa operatività ordinaria dei contribuenti e degli studi professionali”.
L’autodichiarazione da tramettere all’Agenzia delle entrate richiede, peraltro, il monitoraggio complessivo di tutti gli aiuti di Stato fruiti da ciascun contribuente durante l’intero periodo emergenziale, per cui la sua compilazione necessita di particolare cautela e attenzione – considerate le responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci.
Per tali motivi il CNDCEC ritiene insufficiente il termine del 30 giugno per l’adempimento e ne chiede il differimento a dopo la pausa estiva, comunque non prima del 30 settembre.