La quarta cessione del credito per Superbonus e altre detrazioni edilizie è stato approvata alla Camera, inserita nella legge di conversione del Decreto Energia, in Senato potrebbe dunque essere ancora modificata. In base all’attuale formulazione, è concessa soltanto per i propri correntisti e soltanto alle banche che hanno esaurito il numero di cessioni possibili (articolo 121 del decreto 34/2022):
alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Se la quarta cessione sarà confermata, ci sarà dunque la possibilità di sbloccare l’attuale stallo del mercato dei crediti, che sta vedendo le banche rifiutare nuove operazioni avendo esaurito la capienza fiscale per gestirne di nuove. Ma è solo questa fase finale del processo che viene resa più fluida, seppur limitata ai soli correntisti interni alla banca, mentre per il cedente originario non cambia nulla, nel senso che non si creano nuove opzioni.
Non solo: la novità si applica alle operazioni oggetto di comunicazione della prima cessione alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate effettuate dal prossimo 1° maggio 2022. Significa che la quarta cessione non si applica ai casi in cui siano già state effettuate e comunicate al Fisco precedenti operazioni.
Sembra dunque evidente che servirebbero ulteriori correttivi, che non potranno confluire però nel Decreto Energia, da approvarsi entro aprile. Non si escludono pertanto emendamenti da inserire in un’altra legge di conversione, per esempio del decreto Ucraina bis oppure in un nuovo provvedimento del Governo.
Il dibattito ruota attorno all’esigenza di sbloccare i crediti già acquisiti e che le banche non riescono a vendere, bloccando quindi le nuove operazioni di cessione. Fra le proposte: consentire la cessione presso i propri correntisti anche prima che siano esaurite le tre precedenti e abilitare la cessione del credito frazionato (al momento bisogna cedere l’intero il credito d’imposta).
Al momento sono possibili al massimo tre operazioni di cessione del credito per i bonus edilizi, di cui la prima libera (verso qualsiasi soggetto) e le altre due solo verso le banche o intermediari finanziari abilitati. La comunicazione al Fisco dell’esercizio delle opzioni 2021 o per le rate residue non fruite nel 2020 può essere inviata entro il 15 ottobre 2022 ma soltanto per i contribuenti che la inseriscono nel modello Redditi 2022; per gli altri il termine è il 29 aprile.