La sospensione dei termini per agevolazioni prima casa, prevista dal Milleproroghe fino al 31 marzo (comma 6-quater dell’articolo 3 del Dl 228/2021, introdotto dalla legge di conversione 15/2022) deve ritenersi retroattiva dal 1° gennaio 2022, pertanto comporta il diritto al rimborso per le eventuali maggiori imposte (rispetto a quella agevolata al 2%), sanzioni e interessi versati dal contribuente in questo arco di tempo.
Si tratta delle scadenze da rispettare per fruire dei benefici d’imposta sull’acquisto dell’abitazione principale (agevolazioni prima casa), ossia i 12 mesi per il riacquisto di una nuova prima casa dopo aver venduto quella precedente prima di cinque anni, oppure per la vendita di una casa comprata come prima abitazione nel caso di un nuovo acquisto con la medesima agevolazione.
A causa della pandemia Covid, questi termini erano stati sospesi, successivamente la scadenza del 31 dicembre 2020 era stata posticipata al 31 dicembre 2021 ed infine la proroga è stata fissata fino al 31 marzo 2022. Tuttavia, quest’ultimo slittamento è entrato in vigore il 1° marzo, rendendo necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’applicazione retroattiva della sospensione.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8/E, in relazione alla sospensione prevista all’articolo 3, comma 5-septies del decreto per gli atti traslativi della proprietà di abitazioni e per il termine di riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto prima casa.
Ai fini della decorrenza dello slittamento, deve ritenersi coperto anche il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022, anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della misura contenuta del Milleproroghe. Il contribuente che abbia versato maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, credendo di non poter fruire della dilazione, ha pertanto diritto al rimborso fiscale.