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Bonus imprese energivore potenziato, requisiti e accesso

di Teresa Barone

23 Marzo 2022 09:00

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Potenziato il Bonus imprese energivore, al 25% fino a giugno: dall’Agenzia delle Entrate il codice tributo per fruire del credito d’imposta tramite F24.

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto il codice tributo per usufruire dell’agevolazione concessa alle imprese a forte consumo di energia elettrica previsto dal decreto Sostegni-ter, poi potenziato con decreto di Governo.

Bonus imprese energivore

L’agevolazione consiste nel credito d’imposta al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel primo trimestre 2022.Il decreto 21/2022 in vigore dal 22 marzo, inoltre, incrementa tale credito a favore delle imprese energivore dal 20% al 25% per il secondo trimestre 2022; assieme a quello per le imprese a forte consumo di gas naturale (dal 15% al 20%), a cui si aggiunge la possibilità per entrambi di cessione del credito.

Requisiti credito d’imposta

Possono accedere al bonus imprese energivore tutte le imprese caratterizzate da un elevato impatto dei costi energetici rispetto all’attività svolta, come ristoro rispetto ai rincari e dunque sui maggiori costi sostenuti a causa dell’innalzamento del prezzo dell’energia. Nei requisiti richiesti per accedere al bonus, ricordiamo che è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica nell’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e dei sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media dei costi relativi all’ultimo trimestre del 2019.

Come funziona il Bonus Energia

Il Bonus imprese energivore è utilizzabile solo in compensazione: non concorre alla formazione del reddito di impresa e all’imponibile IRAP, è cumulabile con altre agevolazioni sui costi dell’energia con l’unico paletto che la somma dei benefici non deve superare il costo della bolletta.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP. Il bonus, inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a patto che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Come si accede al credito

Il codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d’imposta è “6960”, da inserire nel modello F24 all’interno della sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi in cui l’esercente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, invece, il codice deve essere riportato in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”. Per utilizzare il credito in compensazione, il Modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.