L’Organizzazione di volontariato (ODV) non è tenuta ad aprire la partita IVA né ad emettere fattura limitatamente allo svolgimento di attività di interesse generale (articolo 5 del CTS): lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’ interpello n. 92 del 3 marzo 2022.
E’ il caso, ad esempio, di prestazioni socio-sanitarie (tra cui il soccorso sanitario e il trasporto disabili e infermi) per conto delle ASL o di enti pubblici, con finalità puramente di pubblico interesse.
Per le attività di interesse generale, dunque, le ODV possono semplicemente richiedere un rimborso spese (sostenute e documentate), senza fattura obbligatoria da emettere. Questo perché:
le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Da qui, l’esonero, concesso dall’Agenzia delle Entrate, per le ODV nei casi indicati e con tutti gli altri requisiti del caso, dall’apertura della partita IVA e dall’emissione della fattura.