Il nuovo DL 13/2022 (G.U. .47 del 25 febbraio 2022), non soltanto riscrive le regole per la cessione dei crediti d’imposta legati ai bonus edilizi ma istituisce anche nuove misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro nei cantieri.
In particolare, all’articolo 4 del nuovo decreto, il Legislatore subordina il riconoscimento dei benefici fiscali in questione all’applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.
La nuova regola riguarda però soltanto i lavori edili di importo superiore a 70mila euro, indicati nell’allegato X al Dlgs 81/2008. Il giro di vite, si applicherà agli interventi avviati dopo tre mesi dall’entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022). Dunque, ci sono 90 giorni per adeguarsi.
Nell’atto di affidamento dei lavori bisognerà indicare che gli interventi del progetto sono eseguiti da datori di lavoro che applicano uno dei contratti prescritti (da riportare anche nelle fatture emesse).
Le due condizioni dovranno essere verificate dai professionisti ai fini del rilascio del visto di conformità, mentre per gli accertamenti e le ispezioni in cantiere l’Agenzia delle Entrate si potrà avvalere anche dei controlli operati da INL (Ispettorato nazionale del lavoro) INPS e Casse edili.