Il bollino blu, il nuovo codice identificativo delle cessioni del credito d’imposta, in base alle anticipazioni sul testo del provvedimento debutterà a maggio nella Comunicazione di prima cessione o sconto in fattura inviata all’Agenzia delle Entrate, intesa come misura anti-frode dal nuovo decreto che ripristina le cessioni multiple sui bonus edilizi.
Regole di cessione credito o sconto
La nuova norma introduce le seguenti novità:
- Con lo sconto il fattura, il fornitore cessionario può utilizzare a sua volta il credito in dichiarazione o cederlo; inoltre, lo sconto può essere parziale, pagando direttamente parte dei lavori (e fruendo così della detrazione).
- La cessione del credito per intero ad un diverso soggetto (ad esempio una banca), non può essere invece parziale e l’intera somma ammessa ad agevolazione deve essere oggetto dell’operazione. Questa regola vale anche per le cessioni successive all’eventuale sconto in fattura.
Sono ammesse massimo di tre cessioni, la prima verso qualunque soggetto mentre le altre verso banche e istituti vigilati; le tre cessioni sono aggiuntive rispetto all’eventuale opzione dello sconto in fattura.
Il codice per tracciare le cessioni
A partire dalla prima cessione, viene attribuito un codice univoco che ne permette la tracciabilità. In questo modo, si evita il rischio di passaggi occulti verso società fittizie che acquistano crediti inesistenti. Il bollino blu assicurare dunque il collegamento fra un intervento edilizio effettivamente realizzato e il credito d’imposta ceduto, risalendo a tutti i passaggi.
Il codice identificativo va indicato nelle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate relative a tutte le operazioni di cessione (il medesimo che si ottiene con la prima cessione). In base alle bozze del decreto, il bollino blu dovrebbe debuttare con le comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura trasmesse dal 1° maggio 2022.
A chi si possono credere i crediti d’imposta
La seconda regola antifrode riguarda l’obbligo di effettuare le cessioni successive alla prima esclusivamente a soggetti vigilati. Nel dettaglio: banche, intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario e creditizio, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo previsto dall’articolo 64 del medesimo testo unico, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 209/2005.
=> Calcolo cessione del credito
Applicazione delle nuove regole
Trattandosi di un decreto legge, il provvedimento con le nuove regole entra in vigore non appena è pubblicato in Gazzetta Ufficiale (fino a quel momento restano in vigore le vecchie regole). In realtà, la parte relativa alla cessione dei crediti dovrebbe confluire nella legge di conversione del Sostegni-ter (di fatto, il testo modifica il decreto 4/2022, già in discussione in Parlamento), che deve essere approvata entro il 28 marzo.