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Prezzario Superbonus e lavori edilizi: elenco, massimali e asseverazioni

di Alessandra Gualtieri

16 Giugno 2022 08:26

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Prezzario Superbonus 110% e asseverazioni: guida ai massimali di spesa per ogni intervento, con i listini alternativi per lavori non di riqualificazione.

Il Decreto Prezzi del MiTE n.75/2022 (GU Serie Generale n.63 del 16 marzo 2022) con il listino per le asseverazioni sulla congruità dei costi agevolabili nell’ambito del Superbonus 110% in Edilizia con opzione di cessione del credito o sconto in fattura, riporta i massimali aggiornati per interventi di efficientamento energetico degli edifici a partire dal 15 aprile 2022. Ci sono casi in cui, tuttavia, si possono utilizzare i prezzari locali e quelli DEI.

Vediamo le diverse casistiche, le regole e i dettagli applicativi.

Quali prezzari utilizzare per Superbonus?

Per i lavori con Superbonus a partire dal 15 aprile 2022 si utilizza il prezzario contenuto nel decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 febbraio 2022, che per le asseverazioni sulla congruità dei prezzi in ambito Superbonus integra l’Allegato I al decreto MiSE 6 agosto 2020 con i requisiti per le detrazioni. Dal listino restano esclusi i costi di fornitura, installazione, posa in opera, dismissione, IVA e prestazioni dei professionisti connesse e interventi complementari alla messa in opera degli stessi.

I massimali tengono conto dell’inflazione e del caso maggiorato dei materiali, con un generale aumento delle soglie di circa il 20%. I massimali agevolabili per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici saranno aggiornati ogni anno, anche per tenere conto delle fluttuazioni di mercato. Il prossimo aggiornamento è previsto entro il 1° febbraio 2023.

Quando usare prezzario DEI?

Secondo quanto indicato dal Ministero, per tutti i costi non previsti nel Decreto MiTE del 14 febbraio 2022, in vigore dal 15 aprile 2022, si farà riferimento ai i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice DEI. Anche per queste voci sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.

Da quando si applica il nuovo prezzario Superbonus?

 I nuovi massimali si riferiscono all’insieme dei benie non alle singole forniture di materiali. Le nuove tariffe si applicano dal 15 aprile 2022, per i lavori precedenti valgono le vecchie regole ed i vecchi prezzi in tutti i casi in cui il titolo edilizio (CILAS) sia stato presentato prima dell’entrata in vigore del decreto.

=> Leggi le FAQ del Ministero

Quale prezzario usare per la congruità dei prezzi?

Per interventi che ricadono nel nuovo quadro normativo, con un’unica voce di costo si deve verificare sia l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili sia l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione.

Il tecnico asseveratore dovrà verificare la congruità delle spese per gli interventi progettati nel rispetto dei massimali omnicomprensivi per tipologia di intervento, di cui all’Allegato A. Per interventi non ricompresi nell’Allegato A, l’asseverazione certificherà il rispetto dei costi massimi in base ai prezzari delle Regioni e Province autonome oppure delle Camere di commercio competenti, o ancora quelli pubblicati dalla casa editrice DEI.

Anche per interventi fino a 10mila euro senza asseverazione ma bisogna comunque fare riferimento alle voci contenute nel nuovo prezzario.

Il nuovo prezzario Super-Ebonus

Il testo del decreto del Ministero della Transizione Ecologica n.75 del 14 febbraio 2022 riporta i costi massimi agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020. L’Allegato A riporta l’elenco degli interventi ed i relativi massimali di spesa.

Tipologia di intervento Spesa specifica massima ammissibile
Riqualificazione energetica
Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM  6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) – zone climatiche A, B, C 960 €/m2
Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”)  – zone climatiche D, E, F 1.200 €/m2
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture
Esterno 276 €/m2
Interno 120 €/m2
Copertura ventilata 300 €/m2
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
Esterno 276 €/m2
Interno 120 €/m2
Interno/terreno 180 €/m2
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
Zone climatiche A, B e C
Esterno/diffusa 180 €/m2
Interno 96 €/m2
Parete ventilata 260 €/m2
Zone climatiche D, E ed F
Esterno/diffusa 195 €/m2
Interno 104 €/m2
Parete ventilata 260 €/m2
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
Zone climatiche A, B e C
Serramento 660 €/m2
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 780 €/m2
Zone climatiche D, E ed F
Serramento 780 €/m2
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 900 €/m2
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di
regolazione
Impianti a collettori solari
Scoperti 900 €/m2
Piani vetrati 1.200 €/m2
Sottovuoto e a concentrazione 1.500 €/m2
Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (*)
Pnom ≤ 35kWt 240 €/kWt
Pnom > 35kWt 216 €/kWt
Impianti con micro-cogeneratori
Motore endotermico / altro 3.720 €/kWe
Celle a combustibile 30.000 €/kWe
Impianti con pompe di calore (*)
Tipologia di pompa di calore Esterno/Interno
Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento Aria/Aria 720  €/kWt (**)
Altro 1.560 €/kWt (**)
Pompe di calore geotermiche 2.280 €/kWt
Impianti con sistemi ibridi (*) 1.860 €/kWt1
Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*)
Pnom ≤ 35kWt 420 €/kWt
Pnom > 35kWt 540  €/kWt
Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore
Fino a 150 litri di accumulo 1200
Oltre 150 litri di accumulo 1500
Installazione di tecnologie di building automation 60 €/m2

(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m2 per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata. (**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.

Quali prezzari utilizzare per il Bonus Ristrutturazione?

I prezzari da utilizzare per i bonus edilizi diversi dal Superbonus e non legati ad interventi di riqualificazione energetica, restano quelli regionali, camerali e i prezzi di correnti di mercato. Per gli interventi non presenti nell’allegato A del decreto, infatti, per l’asseverazione si continua a tenere contro dei massimali calcolati utilizzando i prezzari regionali, i listini delle camere di commercio o della casa editrice DEI. Per installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, i massimali sono infine quelli previsti dall’art. 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.