Niente visto di conformità né asseverazione di congruità delle spese sostenute nel 2021 per i contribuenti che esercitano l’opzione per la cessione del credito per lavori in edilizia libera o di importo inferiore a 10mila euro e trasmettono la comunicazione all’Agenzia delle Entrate nel 2022.
Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nelle nuove FAQ pubblicate sul portale, che si concentrano sulle novità intervenute con la Legge di Bilancio in materia di Superbonus, bonus edilizi e opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Il chiarimento si riferisce alla modifica prevista dal comma 29, lettera b, della legge 234/2021. In base al quale, visti e asseverazioni «non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», e «agli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio», ad eccezione del Bonus Facciate (comma 219 legge 160/2016).
Il punto, spiega l’Agenzia delle Entrate, è che la Manovra è in vigore dal primo gennaio 2022, di conseguenza è questa la data a partire dalla quale si applica la nuova regola semplificatoria.
Il Fisco offre un’interpretazione estensiva, ritenendo che la novità possa applicarsi «con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’Agenzia delle Entrate a decorrere da tale data». Questo, anche se i lavori sono stati fatti e pagati nel 2021. In pratica, non rileva il momento in cui i lavori vengono effettuati o pagat, ma quello in cui si invia al Fisco al necessaria comunicazione per l’esercizio dell’opzione.
Esempio: se un contribuente sostiene il 1° dicembre 2021 spese per interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10mila euro per i quali intende esercitare l’opzione per la cessione del credito, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022. Sempre con l’eccezione sopra riportata del bonus facciate, che resta invece escluso da questa semplificazione.