L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web una lista di venti FAQ (risposte alle domande più frequenti) in merito ai nuovi regimi IVA semplificati OSS e IOSS, riservati agli scambi e-commerce nell’Unione Europea ed operativi dal 1° luglio 2021, volti a semplificare gli adempimenti per i soggetti passivi nelle attività di import ed export intra-UE.
Le FAQ sui regimi IVA OSS e IOSS
Le risposte seguono un percorso logico, chiarendo cosa sono i due nuovi regimi, come si aderisce e quali vantaggi offrono, per entrare poi nel dettaglio delle soglie economiche di venduto ai fini dell’accesso al regime. Forniti anche gli schemi riservati ai fornitori non stabilito nella UE per le prestazioni di servizi verso consumatori UE e per le vendite di beni a distanza in area UE. Tra i vari chiarimenti, si segnala quello sui beni sottoposti ad accise, che possono rientrare nel regime Oss (per la vendita diretta a privati consumatori) ma non nel regime Ioss.
Regimi IVA per operazioni estere
Dal primo luglio 2021, tutte le aziende che effettuano transazioni e-commerce nella UE devono applicare la tassazione IVA prevista dal Paese di arrivo, a meno di non aderire al regime speciale dello sportello unico OSS : la piattaforma smista in automatico il versamento IVA al Paese spettante mentre il soggetto passivo deve solo effettuare la dichiarazione trimestrale.
Accesso al regime semplificato
La soglia di fatturato per aderirvi è pari a 10mila euro calcolata (al netto dell’IVA) in base al volume d’affari realizzato dal venditore nell’anno solare precedente con riferimento alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi TTE.
Si può comunque optare per l’imponibilità nel Paese di destinazione, senza tenere conto della soglia: in questo caso, all’eventuale superamento della soglia in corso d’anno, le operazioni già eseguite s’intendono effettuate nello Stato di origine mentre l’imposta si applica secondo il principio di destinazione (aliquote IVA in vigore nella UE disponibili a questo link) a partire dalla cessione che ha determinato lo sforamento della soglia.
N.B. Per ogni trimestre, in caso di inattività, è obbligatoria la presentazione di una dichiarazione a zero.
Le operazioni interessate
La procedura è frutto delle modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, che hanno semplificato gli adempimenti IVA per operazioni di commercio elettronico transfrontaliero nei confronti di consumatori finali. Nello specifico:
- il regime OSS (Import One Stop Shop) riguarda le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato Membro a consumatori finali di altro Stato UE e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo.
- il regime IOSS (Import One Stop Shop) per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi con spedizioni di valore non superiore a 150 euro.
I vantaggi OSS e IOSS
OSS e IOSS consentono di identificarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro; dichiarare e pagare l’IVA presso lo Stato di identificazione; relazionarsi con l’amministrazione fiscale del proprio Stato anche per le vendite transfrontaliere.