Il primo semestre 2023 ha visto un aumento delle posizioni debitorie delle famiglie italiane, con effetti a catena anche sugli imprenditori.
Parimenti, l’incertezza economica ed il caro prezzi complicano le prospettive di business di molte aziende, con la conseguenza di vedersi costretti all’avvio della procedura di gestione della crisi depositate da imprese, ex imprenditori e cittadini, tutti eccessivamente indebitati.
Sovraindebitamento in Italia
Le procedure utilizzabili sono le seguenti:
- Liquidazione del patrimonio (quando il giudice nomina un liquidatore per destinare ai creditori le disponibilità e i beni del debitore, al netto di quelli essenziali per vivere);
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Piano del consumatore (la proposta del debitore non professionista non ha bisogno dell’assenso dei creditori per
essere omologata dal giudice); - Accordo di ristrutturazione (per piccoli imprenditori o ex imprenditori, la cui proposta di accordo deve essere accettata dalla maggioranza dei creditori);
- Esdebitazione del debitore incapiente (riservata alle persone senza nulla da offrire ai creditori, la cui procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto esdebitato viene monitorata, con obbligo di pagamento del debito se sopravvengono utilità rilevanti che consentano di soddisfare almeno i creditori almeno per il 10% degli insoluti).
Nelle procedure paraconcorsuali disciplinate dalla legge n. 3/2012 (accordo di composizione, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio del debitore), il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), organismi pubblici e indipendenti nominato dal debitore. Tutti gli OCC devono essere iscritti all’omonimo registro.
La procedura di esdebitazione
I soggetti che possono fruire dei benefici della legge sul sovraindebitamento sono il consumatore, l’imprenditore agricolo, la startup innovativa, l’ex imprenditore, lo studio professionale e tutte le imprese non fallibili.
Per quanto riguarda la tempistica, occorrono 300 giorni in media dalla domanda di gestione fino alla conclusione della pratica.
- È il debitore a presentare una proposta per il rientro del debito o per la liquidazione del patrimonio.
- Il gestore della crisi nominato dall’OCC (Organismo per la gestione delle crisi da sovraindebitamento e per la
liquidazione del patrimonio, facente riferimento alla Camera arbitrale), invece, è chiamato ad analizzare la situazione debitoria e la attesta in una relazione. - Il Tribunale, infine, può omologare la proposta oppure rigettare l’istanza presentata.