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Superbonus e Fotovoltaico nel 730: come funziona il recupero del credito

di Anna Fabi

10 Giugno 2022 19:45

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Superbonus e Fotovoltaico con detrazione in 4 quote dal 2022 ma ancora in 5 nel 730/2022: come incide sulllo sconto in fattura o la cessione del credito.

Dal 2022 il Superbonus si può recuperare in quattro anni come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi ma per le spese sostenute nell’ano di imposta 2021 e rientranti nel 730/2022, la detrazione pluriennale è ancora spalmata in cinque anni.

Superbonus, detrazione pluriennale

La Manovra 2022 è intervenuta sul Superbonus, stabilendo la proroga (seppur con un decalage per l’aliquota agevolata) e confermando la ripartizione su quattro rate annuali. La novità era già prevista dalla Legge di Bilancio 2021 con riferimento alle spese 2022 (legge 178/2020, comma 66). La nuova Manovra, nel prorogare il Superbonus al 2023, ha mantenuto questa nuova ripartizione, prevedendo dunque quattro quote annali per tutte le spese sostenute dal 2022. Anche per impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica auto elettriche.

Si tratta di una norma che va a vantaggio del contribuente, che recupera la spesa con un anno di anticipo ed in misura maggiore. Però ci può anche essere uno svantaggio: il contribuente senza capienza fiscale in dichiarazione dei redditi, non può recuperare la parte di detrazione non fruita l’anno seguente.

Impatto su cessione credito e sconto fattura

In caso di incapienza la legge fornisce un’alternativa, ovvero la cessione del credito o lo sconto in fattura, ipotesi regolate dall’articolo 121 del decreto 34/2020 e prorogate dalla Manovra 2022 fino al 2025. Consentono di cedere la detrazione al fornitore attraverso un contestuale sconto in fattura, o a una banca o altro intermediario finanziario, che quindi anticiperà la somma (sostanzialmente, erogando un prestito) e utilizzerà poi la detrazione.

Bisogna pertanto valutare queste opzioni anche alla luce della nuova ripartizione in quattro anni: nel caso in cui non ci fosse capienza fiscale, con la cessione del credito o lo sconto in fattura si utilizza in pieno la detrazione, di cui si rischia invece di perdere una parte nel caso di utilizzo diretto in dichiarazione. Esempio: il contribuente che fa lavori per 100mila euro e detrae 27.500 euro euro annui, se di norma paga 15mila euro di tasse all’anno perderebbe 12.500 euro per mancanza di capienza fiscale (non potendola riportare nell’anno successivo), mentre con la cessione o lo sconto in fattura può utilizzare l’intero credito.

Detrazione per il Fotovoltaico

Le novità 2022 (comma 28, legge 234/2021) prevedono che vengano utilizzate in quattro quote annuali di pari importo le detrazioni al 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici. Dunque, ancora per la dichiarazione dei redditi relativa alle spese sull’anno d’imposta 2021 si attua il recupero in cinque anni. Si tratta di lavori ammessi al Superbonus come interventi trainati, che devono quindi essere eseguiti congiuntamente a uno degli interventi trainanti (isolamento termico superfici, climatizzazione, lavori antisismici).

Tecnicamente, la modifica interviene sull’articolo 119 del dl 34/2020, andando a modificare il comma 5 relativo appunto agli impianti fotovoltaici. In pratica, questi lavori restano detraibili al 110%, fino a un tetto di spesa di 48mila euro e comunque nel limite di 2mila 400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Ma la detrazione si spalma su quattro e non su cinque anni per le spese sostenute dal 2022.

Detrazione per colonnine di ricarica

Stesso discorso per le colonnine di ricarica. Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (comma 28 della Manovra) la detrazione dal 2022 viene ripartita in quattro quote annuali di pari importo. In questo caso, la norma modifica il comma 8 dello stesso articolo 199 del dl 34/2020. Anche questi lavori devono essere trainati, ovvero eseguiti congiuntamente a uno degli interventi trainanti. I limiti di spesa restano immutati a 2mila euro per gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, 1500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine, 1200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.