Cambia il saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2022: la variazione è fissata all’1,25%, secondo quanto disposto dal decreto 13 dicembre 2021 del Ministro dell’Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 297 del 15 dicembre.
Saggio di interesse legale
Il Ministro dell’Economia può modificare ogni anno il saggio di interesse legale, con decreto da emanarsi entro il 15 dicembre, sulla base del rendimento dei titoli di Stato e del tasso di inflazione.
Interessi legali 2022
Per il 2021, la sua misura era stata fissata allo 0,01% mentre per il 2022 tale percentuale aumenta, portandosi all’1,25%, con effetti sui debiti di natura previdenziale ma anche fiscale (tramite ravvedimento operoso), nonché sui contratti per i quali non sia stato definito un differente tasso.
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Ricalcolo interessi INPS 2022
Di conseguenza, l’INPS procede ad applicare il nuovo tasso di interesse alle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché a calcolarlo sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
- La nuova misura dell’1,25% si applica ai contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2022, per cui ai debiti già si applicano gli interessi calcolati secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
- Stesso discorso per le prestazioni pensionistiche e di fine servizio o rapporto: il nuovo tasso di interesse si applica a quelle in pagamento dal 1° gennaio 2022.
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Ricordiamo che il termine di prescrizione delle pendenze sui crediti previdenziali è sempre di 5 anni essendo tali crediti soggetti alla prescrizione breve (art. 3, commi 9 e 10, della i. n. 335 del 1995), sebbene l’accertamento fiscale abbia valore sospensivo (ma non interruttivo) di tale termine.
Ricalcolo su rateazione
Gli interessi legali si applicano anche in caso di rateazione del versamento di somme dovute per:
- inviti al contraddittorio dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- processi verbali di constatazione dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione;
- accertamento con adesione dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione;
- acquiescenza all’accertamento dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- conciliazione giudiziale dal giorno dopo il processo verbale di conciliazione o comunicazione di estinzione del giudizio.