L’aliquota IVA al 5% per i consumi di gas metano si applica a tutti i casi di uso civile e industriale ma non al metano per autotrazione. Il chiarimento è contenuto della circolare applicativa dell’Agenzia delle entrate, 17/2021, relativa all’agevolazione prevista dal Decreto Energia (articolo 2, comma 1, dl 130/2021), per contenere il rialzo del prezzi in bolletta in base alla quale, ai consumi di metano dell’ultimo trimestre 2021 (ottobre-dicembre), si applica l’IVA ridotta.
Sconto IVA sul gas
Il requisito fondamentale è l’utilizzo: usi civili e industriali ordinariamente assoggettate ad IVA al 10%; usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate ad IVA al 22%. Per definire gli usi civili e industriali, si fa riferimento al Testo unico delle accise (dlgs 504/1995, articolo 26).
Bolletta ridotta: i beneficiari
Sono ricompresi negli usi civili «anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili». Per quanto riguarda il comparto industriale, sono ricompresi gli impieghi di metano destinato alla combustione nelle seguenti attività:
- tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e le attività artigianali ed agricole,
- settore alberghiero,
- distribuzione commerciale,
- esercizi di ristorazione,
- impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro,
- teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b, comma 2, articolo 11, legge 10/1991, anche se riforniscono utenze civili,
- attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche non a scopo di lucro.
Esclusioni dalla riduzione IVA
Sono invece esclusi dall’agevolazione IVA al 5% gli impieghi di gas naturale per autotrazione e per la produzione di energia elettrica.
Casi particolari di IVA agevolata
C’è infine il caso particolare della produzione combinata di calore e di energia elettrica: in questa fattispecie, bisogna calcolare il quantitativo di gas naturale utilizzato per la sola produzione di calore, al quale si applica l’aliquota al 5%, mentre al metano utilizzato per produrre l’elettricità continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria. La circolare delle Entrate disciplina i casi dello split payment (scissione dei pagamenti) e reverse charge (inversione contabile).
- Reverse charge: non c’è agevolazione perché si tratta di uno strumento contabile che riguarda le cessioni a un mero rivenditore, senza immissione in consumo e utilizzo per combustione.
- Split payment: si può applicare senza limitazioni d’uso e dunque il fornitore emetterà fattura con applicazione IVA al 5% girando all’Erario l’imposta dovuta sulla prestazione.
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Le altre agevolazioni in bolletta
Il Decreto Energia contiene anche altre agevolazioni sulle bollette, come l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas, la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale. In secondo luogo, in vista nel 2022 ci sono in vista nuove agevolazioni per contrastare il caro energia, finanziate dalla Legge di Bilancio attualmente all’esame del Senato.