Chi presenta la dichiarazione dei redditi precompilata, accettando senza modifiche le voci di reddito e di spesa per le detrazioni, compilate dall’Amministrazione finanziaria in base alle informazioni fornite da soggetti terzi e accettate dal contribuente, non subisce controlli per tali spese.
Questo beneficio si estende a tutti i contribuenti senza partita IVA, ammessi all’utilizzo del Modello 730 grazie all’introduzione del modello di redditi finora dichiarabili soltanto con l’ex Unico. Non solo: anche il Modello Redditi precompilato esclude dai controlli in caso di accettazione senza modifiche.
Nel 2024, debutta anche la precompilata semplificata, che richiede come primo passaggio l’accettazione delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate e soltanto come secondo passaggio la compilazione automatics del modello.
Vediamo tutto.
Quando si subiscono controlli sulla dichiarazione dei redditi?
Il Legislatore è intervenuto sull’articolo 5, comma 2, del Dlgs 175/2014, in base al quale le modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta prima si effettuavano in tutti i casi anche per le dichiarazioni precompilate, mentre adesso si specifica per quali voci di spesa scatta il controllo (ex 36-ter del dpr 600/73) e per quali l’esonero.
In pratica, i controlli fiscali sulle dichiarazioni dei redditi sono oggi di due tipi:
- variazioni dei dati precompilati (entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione di una dichiarazione);
- 730 o Redditi PF tramite intermediari o sostituti d’imposta, con possibilità di richiesta di tutti i documenti sui dati dichiarati e sulle spese agevolate, anche se note al Fisco.
Negli altri casi, senza modiche, non c’è bisogno di conservare la documentazione a riguardo delle voci già compilate. E chi modifica soltanto in parte il modello, subirà controlli soltanto su questi dati, per cui dovrà conservare la relativa documentazione.
Quando scattano i controlli per chi accetta la precompilata?
L’articolo 5-bis (Controllo formale delle dichiarazioni precompilate) inserito nel DL 146/2021 prevede che, se non risultano modifiche da parte del contribuente ai dati forniti da soggetti terzi e indicati nel Modello 730 o Redditi precompilato, allora non si effettua il controllo formale su tali voci, mentre per le voci modificate il controllo si limita ai documenti che ne hanno determinato la modifica.
Il comma 1 lettera a) dello stesso decreto prevedeva prima che, nel caso di presentazione senza modifiche della precompilata (direttamente o tramite sostituto d’imposta), non si effettuasse il controllo formale sugli oneri indicati se forniti dai soggetti terzi, rimanendo fermo il controllo della sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni.
NB: I controlli scattano anche in caso di rimborso da 730 di importo superiore a 4.000 euro.
Quali rischi si corrono se il Fisco procede con i controlli?
Chi presenta la dichiarazione dei redditi senza modificare i dati forniti da soggetti terzi non deve conservare la relativa documentazione, mentre se li modifica deve conservare i soli documenti che ne motivano la correzione nel modello.
In base al DL Fisco Lavoro 146/2021, l’esclusione dai controlli si applica ai singoli oneri precompilati forniti da soggetti terzi (ad esempio gli interessi del mutuo) che non risultano poi modificati dal contribuente, mentre se invece si sceglie di modificare queste voci scatta allora il controllo dei documenti che hanno determinato la modifica.
Le violazioni formali non implicano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente all’irregolarità od omissione riscontrata. Se le violazioni riscontrate sono rilevanti per l’erogazione degli incentivi, la decadenza si applica per il singolo intervento irregolare oppure omesso.
Se viene accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto a detrazione d’imposta, non soltanto scatta il recupero ma anche l’applicazione di interessi e sanzioni.
Quali anomalie attirano l’attenzione del Fisco?
Un capitolo a parte lo meritano le incoerenze nella dichiarazione dei redditi che fanno scattare i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
I criteri su cui si basano le verifiche sui modelli 730 con esito a rimborso, in caso di precompilata o di modello inviato tramite CAF o sostituto d’imposta, sono i seguenti:
- scostamento per importi significativi rispetto ai dati dei modelli di versamento, delle certificazioni uniche e delle dichiarazioni dell’anno precedente;
- altri elementi di rilevante incoerenza rispetto ai dati forniti da soggetti terzi o esposti nelle CU;
- situazioni di rischio in base ad irregolarità già verificatesi in anni precedenti.