In scadenza il pagamento della contribuzione INPS eccedente l’importo dell’esonero previsto per le aziende delle filiere agricole aventi diritto, nonché della contribuzione esclusa dall’esenzione stessa: tali somme devono essere versate entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza, per poter fruire della non applicazione di sanzioni e interessi.
Si tratta del beneficio concesso alle filiere agricole ai sensi dell’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.
Pertanto, come ricorda l’Istituto di previdenza con Messaggio n. 4293, i versamenti devono essere saldati entro il 13 dicembre. Sul debito regolarizzato con domanda di rateazione presentata entro la stessa data saranno dovuti i soli interessi di dilazione. A decorrere dal 14 dicembre 2021 sulle somme da versare saranno dovute le sanzioni civili per omissione di pagamento.