La proroga di pagamento a 180 giorni concessa dagli emendamenti approvati al Decreto Fisco Lavoro, riguarda le cartelle esattoriali notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, ma non solo: una precisazione aggiunta al testo del provvedimento, estende il nuovo termine per tutte le entrate tributarie e non tributarie e per gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
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Si tratta dunque non soltanto degli atti esecutivi e degli avvisi di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e IVA, ma anche dell’attività di recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, anche mediante notifica di avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (articolo 30).
Nei giorni scorsi, l’Istituto di previdenza era intervenuto sulla questione pubblicando un Messaggio in cui si chiariva la mancata applicazione della proroga prevista nella formulazione originaria del decreto (che tra l’altro si limitava a 150 giorni). Con il nuovo emendamento, viene dunque riscritta la norma originaria estendendo la dilazione di pagamento anche alle some dovute all’INPS e notificate tramite gli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010, rispetto ai 60 giorni ordinari dalla data di notifica, previsti dall’articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Ricordiamo che per l’ufficialità è necessario che il testo del decreto così emendato sia prima votato in Aula a Palazzo Madama e poi approvato anche alla Camera dove probabilmente non subirà ulteriori modifiche, convertito in Legge entro la scadenza ultima prevista del 20 dicembre.