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Bonus edilizi e Superbonus: online i chiarimenti del Fisco

di Alessandra Gualtieri

30 Novembre 2021 09:30

Bonus edilizi e Superbonus: pubblicata Circolare dell'Agenzia delle Entrate con i chiarimenti su visto di conformità e asseverazione con le nuove regole.

La nuova Circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate,  sulle nuove regole in tema di Superbonus e altre agevolazioni in edilizia, offre una serie di nuovi chiarimenti e indicazioni in merito alle modifiche introdotte dal Dl 157/2021 (Decreto anti-frodi), per quanto concerne il visto di conformità che attesta il diritto al beneficio e l’asseverazione che attesta la congruità delle spese, sia per il Superbonus 110% sia per gli altri bonus edilizi. Si tratta di linee guida che analizzano i casi di obbligo ed esclusioni dai nuovi adempimenti.

=> Superbonus per le persone fisiche: cosa cambia dal 2022

Visto di conformità nel Superbonus

Il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione è esteso anche nel caso in cui Superbonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione dei redditi. La novità si applica alle fatture e ai pagamenti successivi al 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di Decreto istitutivo. Questo spartiacque temporale vale per le persone fisiche (compresi esercenti arti e professioni) ed enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.

L’unica eccezione è il caso del Superbonus usato in dichiarazione se il contribuente invia in autonomia la precompilata (modello 730 o modello Redditi) oppure trasmette la dichiarazione tramite sostituto d’imposta (modello 730) o, se esiste un visto di conformità per l’intera dichiarazione (già richiesto in alcune circostanze). Le spese di apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Le novità per gli altri bonus

Per tutti gli altri bonus edilizi diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, riferita a lavori almeno iniziati: certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori (il rispetto dei costi massimi). L’obbligo di visto e attestazione si applica solo alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate dal 12 novembre 2021.

=> Calcolo cessione del credito

Come già spiegato nelle FAQ, l’obbligo non si applica neanche ai contribuenti che prima del 12 novembre abbiano già pagato una fattura ed esercitato l’opzione di cessione o di sconto in fattura mediante relativa annotazione, anche se non hanno ancora ancora comunicato l’opzione all’Agenzia delle Entrate.

I controlli sulle comunicazioni a rischio

Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni di una delle due opzioni, l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di sospenderne gli effetti, fino a trenta giorni, se emerge un profilo di rischio. Di conseguenza, il termine di scadenza per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione. L’Agenzia effettuerà inoltre controlli e accertamenti successivi, secondo le consuete previsioni di legge.