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Cartelle di pagamento: debiti INPS senza proroga di riscossione

di Alessandra Gualtieri

25 Novembre 2021 11:00

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La proroga della riscossione a cinque mesi dalla notifica non include gli avvisi di addebito INPS, i cui termini di pagamento restano fissati 60 giorni.

La proroga a 150 giorni per la definizione delle cartelle di pagamento notificate dal Fisco dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, prevista dal DL 146/2021 (il decreto Fisco-Lavoro collegato  alla Manovra 2021), non si applica ai debiti INPS, per i quali resta fissato a 60 giorni il termine ultimo di pagamento. Lo chiarisce il messaggio n. 4131 del 24 novembre 2021, pubblicato dall’Istituto di previdenza sentito il parere dei ministeri competenti.

Debiti INPS senza proroga cartelle

L’articolo 2 del DL n. 146 del 21 ottobre scorso, per le cartelle notificate dall’Agente della riscossione dal primo settembre fino alla fine dell’anno, concede 5 mesi di tempo (invece dei consueti 2 mesi) per il pagamento senza interessi né sanzioni e senza l’avvio di procedure di recupero del debito iscritto a ruolo.

Tuttavia, l’INPS ha evidenziato che la disposizione di legge non si applica agli avvisi di addebito con valore di titolo esecutivo che non rientrano nei termini indicati dal decreto stesso, che si riferisce ai debiti notificati dall’agente della riscossione e non anche a quelle notificate dall’INPS. Pertanto, la proroga non si applica alla:

riscossione delle somme di cui all’articolo 30 del dl 78/2010 ricade, quale attività gestionale avente ad oggetto contributi previdenziali, nella esclusiva competenza del predetto Istituto.

In pratica, l’estensione dei termini di pagamento a 150 giorni dalla data di notifica si riferisce alle sole cartelle di pagamento oggetto di notificazione soltanto dall’agente della riscossione. Ne consegue che per gli avvisi di addebito INPS resta fissato il termine ordinario di 60 giorni dalla notifica.