Online le risposte dell’Agenzia delle Entrate alle domande sul nuovo obbligo di visto di conformità e asseverazione tecnica per esercitare l’opzione di sconto in fattura e cessione credito introdotto dal recente decreto legge 11 novembre 2021, n. 157.
=> Calcolo cessione del credito
Le FAQ sui Bonus edilizi chiariscono anche il caso dei lavori già in corso, fatturati e pagati con relativa cessione o sconto. Per completare il quadro delle casistiche, queste specificazioni seguono di pochi giorni un altro importante chiarimento MiSE, per una fattispecie simile ma relativa al 110%, offerto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione ai contribuenti che cedono il credito relativo a lavori agevolati con il Superbonus e poi non riescono a terminare gli interventi edilizi che erano stati previsti, e magari anche pagati, perdendo il diritto al beneficio fiscale. E dovendo quindi restituire la detrazione indebitamente fruita, maggiorata di interessi e sanzioni.
Il chiarimento è stato fornito dal Governo in risposta a un’interrogazione in commissione Finanze della Camera. Le FAQ sono online sul sito delle Entrate.
Superbonus: crediti e SAL
Riguarda il caso in cui un contribuente utilizzi le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura, previste dall’articolo 121 del dl 34/2020, nel rispetto dei requisiti previsti, ma poi alla fine non porti a termine i lavori.
Cessioni detraibili
Si tratta della situazione nella quale il contribuente ha ceduto il credito per lavori pagati ma non ultimati. La norma prevede che la cessione possa essere esercitata anche per singoli stati di avanzamento lavori (SAL), che non possono essere più di due e che devono riguardare almeno il 30% dei lavori complessivi previsti. Le stesse regole riguardano anche l’ipotesi dello sconto in fattura.
La norma si riferisce al sostenimento delle spese: la detrazione si applica nel 2021 per quelle sostenute nel corso dell’anno (principio di cassa) anche se i lavori vengono ultimati l’anno successivo. E non è previsto un termine entro il quale i lavori debbano essere completati.
l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati.
Ultimazione lavori o restituzione credito
Dunque, è fondamentale che gli interventi vengano comunque ultimati, come è stato fatto presente in risposta anche a precedenti interrogazioni parlamentari, con riferimento agli interventi per i quali non sono previsti stati di avanzamento lavori (es.: Bonus Facciate). In pratica, quando si esercitano le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, che possono riferirsi a lavori ancora in corso, è sempre necessario che gli stessi vengano poi ultimati.
Verifica requisiti
Questo requisito viene verificato dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo. La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma (per esempio, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali richiesti in termini di risparmio energetico o antisismici) determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997.
Responsabilità
In base all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 472/1997, è inoltre prevista la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
Ricordiamo infine che la possibilità di utilizzare le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura è stata prorogata fino al 2024 dalla Legge di Bilancio 2022, e al 2025 limitatamente al Superbonus.
FAQ Bonus edilizi
Questi chiarimenti riguardano i benefici fiscali diversi dal Superbonus al 11o%, per i quali vengono specificati i termini di applicazione e le modalità operative.
Lavori avviati
Il nuovo obbligo di apposizione del visto e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture del fornitore, effettuato i pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o lo sconto, anche se la comunicazione non è stata ancora inviata.
Prezzario e congruità
Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della Transizione Ecologica (comma 13-bis, articolo 119, DL 34/2020) relativo all’individuazione dei valori massimi per alcune categorie di beni, per l’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal Decreto MiSE del 6 agosto 2020 (il cosiddetto Decreto Requisiti Superbonus: Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”). Si evidenzia inoltre che, nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità è determinata facendo riferimento ai prezzari di regioni e province autonome, listini ufficiali o delle locali camere di commercio oppure, in mancanza di altro, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Asseverazione
I tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute, in base alla nuova norma, pertanto il vincolo riguarda espressamente questo aspetto e non pur quello tecnico, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici necessari per gli interventi che lo prevedono.
Visto di conformità
Il visto di conformità va richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nei casi la fruizione è limitata alla dichiarazione dei redditi (e sempre nei soli casi previsti dalla nuova legge). Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (es.: utilizzo in compensazione).
Tecnici abilitati
Altro chiarimento delle FAQ: i professionisti già abilitati alla verifica di congruità in ambito Superbonus, possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione. Ad esempio, per gli interventi del Sismabonus non rientranti nel Superbonus 110%, può rilasciare l’asseverazione della congruità delle spese il soggetto abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.