Le imprese che hanno fatto domanda di accesso al credito d’imposta ACE (Aiuto alla Crescita Economica), devono verificare nel proprio cassetto fiscale se hanno ricevuto la lettera con il via libera da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo del bonus in compensazione tramite codice tributo 6955, con cui si identifica il tax credit nel modello F24.
Chi invece non ha fatto ancora domanda, può farlo utilizzando gli appositi software rilasciati dall’Agenzia. La scadenza ultima corrisponde al termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (pertanto, è il 30 novembre 2022, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Si tratta della super ACE con deduzione al 15% del rendimento nozionale, prevista dal Decreto Sostegni bis (articolo 19 del DL 73/2021, convertito nella Legge 106/2021) e applicabile soltanto nel 2021 (rispetto al consueto 1,3%). Il beneficio spetta alle imprese che incrementano il capitale per mezzo di conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. L’importo ACE si ottiene sommando alla base di calcolo le componenti positive e negative.
Domanda, utilizzo o cessione
La domanda si inoltra per via telematica, utilizzando la modulistica allegata al provvedimento 238235/202 dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 17 settembre. In caso di incrementi successivi al primo, vanno presentate comunicazioni autonome (senza dover indicare quelli precedenti). L’Agenzia delle Entrate comunica l’esito dell’istanza della richiesta entro 30 giorni.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP. Il beneficio essere utilizzato senza limiti di importo in compensazione o chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi. Per il periodo d’imposta successivo a quello 2020, si può optare anche per la cessione del credito, con facoltà di ulteriore cessione a terzi.