L’Agenzia delle Entrate ha riaperto il canale telematico per trasmettere la comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione al bonus edilizi. La temporanea sospensione si era resa necessaria per adeguare la piattaforma alle nuove disposizioni introdotte dal cosiddetto Decreto Antrifrodi (decreto legge n. 157/2021, pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021).
=> Calcolo cessione del credito
In base alle nuove regole per la fruizione delle detrazioni in edilizia, che la Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 2024 ma con nuovi vincoli autorizzativi, si rende infatti necessario – laddove si opti per una delle due possibilità alternative alla compensazione IRPEF in dichiarazione dei redditi – di ottenere sia il visto di conformità per la documentazione attestante i presupposti che danno diritto al beneficio, sia l’asseverazione professionale sui requisiti tecnici e sulla congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi, in base alle soglie previste.
Questo, in relazione ai bonus per ristrutturazioni edilizie, riqualificazioni energetiche, misure antisismiche, installazione impianti fotovoltaici, colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nei casi in cui per la dichiarazione dei redditi ci si appoggi ad un CAF o un intermediario abilitato. Inoltre, adesso il visto e l’asseverazione servono anche se per il Superbonus al 110% fruito come detrazione in dichiarazione.
=> Il nuovo modello di cessione del credito e sconto fattura
Allo scopo, è stato aggiornato anche il modello da utilizzare per la comunicazione, insieme a istruzioni e specifiche tecniche. In base a quanto prescritto dal nuovo decreto, la trasmissione delle Comunicazioni resta in capo ai seguenti soggetti.
- La Comunicazione per gli interventi sulle unità immobiliari è inviata da chi rilascia il visto di conformità, mediante i servizio dell’Agenzia delle Entrate.
- La Comunicazione per interventi sulle parti comuni degli edifici può essere inviata:
- da chi rilascia il visto di conformità;
- dall’amministratore di condominio oppure dal condòmino incaricato.
- La Comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite è inviata da chi rilascia il visto.