Il Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2022, in vigore dal 22 ottobre 2021, ha modificato in modo sostanziale il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali (“patent box”) di cui alla legge 23 dicembre 2014 n. 190.
Nonostante la rubrica della norma (articolo 6 del dl 146/2021), rechi “Misure di semplificazione della disciplina del patent box”, la nuova disposizione ne determina nei fatti l’abrogazione e la sostituzione con un regime totalmente differente. Di seguito ne riportiamo le principali caratteristiche.
Modalità di determinazione
Rispetto al patent box, che detassava il reddito d’impresa attribuibile agli IP, si passa ad una “super-deduzione” del 90% dei costi di ricerca e sviluppo qualificati associati agli IP agevolabili. Questa circostanza, da un lato, avvantaggia le imprese che conseguono una redditività imputabile all’IP negativa o comunque molto bassa (e.g. start-up), per cui il patent box era non accessibile o scarsamente interessante. Dall’altro, penalizza quelle imprese con IP più maturi e strategici, che consentono il conseguimento di un extra-profitto notevolmente più elevato rispetto ai relativi costi di ricerca e sviluppo.
=> Nuovo Patent Box: deducibilità al 90% per ogni spesa in R&S
Proprietà intellettuale agevolabile
Il nuovo regime include oltre al software, brevetti, disegni, modelli e know-how (già inclusi nel patent box) anche i marchi d’impresa, in precedenza non agevolabili.
Modalità di accesso
Il patent box, valevole ai fini sia dell’IRES sia dell’IRAP, richiederà l’esercizio di una espressa opzione nel modello dichiarativo, secondo le modalità rimesse ad un futuro decreto attuativo. Sarà possibile evitare l’irrogazione di sanzioni amministrative in caso di contestazioni, predisponendo apposita documentazione “idonea”.
Incompatibilità
Le imprese che accederanno al nuovo regime non potranno più fruire, in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta R&D. Questo, differentemente con quanto avveniva con il patent box. Tale circostanza imporrà evidentemente alle imprese di effettuare attentamente le proprie scelte di convenienza, tenendo conto delle differenze tra il credito d’imposta ed il nuovo regime, in termini di:
- misura dell’agevolazione: il vantaggio fiscale massimo sul credito R&D è pari al 20% sui costi sostenuti ed entro i 4 milioni di Euro. Il nuovo regime, per contro, prevede una deduzione al 90% ai fini IRES ed IRAP (pari a circa il 25%) senza un tetto massimo. Inoltre, i costi di R&D afferenti ai marchi dovrebbero rilevare solo ai fini del nuovo regime.
- Effettiva utilizzabilità in caso di perdite: mentre il credito R&D è utilizzabile in compensazione, anche in queste ipotesi, con differenti tipologie di imposte, nel caso del nuovo regime il beneficio sarà invece rimandato al conseguimento di un reddito imponibile in futuri esercizi.
Conclusioni
Le disposizioni sul patent box si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22 ottobre, data di entrata in vigore del decreto. Al momento, la disposizione non è chiara sulla possibilità di permanere nel regime di patent box per quei soggetti che, alla data sopra indicata, non hanno ancora presentato la dichiarazione per il 2020 (esercitando opzione per il patent box). La questione dovrebbe essere risolta in sede di conversione del DL.
di Federico Pacelli e Francesco Pompei, DLA Piper