Entro il 2 novembre, bisogna pagare le rate rimaste bloccate dall’8 marzo 2020 al 30 agosto 2021, da parte di coloro che avevano piani di rateazione già in essere quando è stato deciso lo stop alla riscossione: cadendo la scadenza cade di sabato 31 ottobre, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 2 novembre, primo giorno lavorativo utile (lunedì primo novembre è festa).
Piani di rateazione
I provvedimenti anti Covid hanno bloccato per un anno e mezzo tutte le attività di riscossione, per cui chi aveva piani di rateazione cartelle esattoriali ha potuto non pagare fino allo scorso 31 agosto. Dal primo settembre la riscossione è ripartita, chi aveva saltato rate durante il periodo di blocco deve ora pagarle.
La scadenza di fine ottobre riguarda esclusivamente coloro che avevano piani di rateazione in essere prima dell’8 marzo 2020.
Decadenza dopo 18 rate non pagate
Il Decreto Fiscale ha esteso a 18 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione in essere all’8 marzo 2020, in caso di mancato pagamento. In pratica, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione dovranno effettuare entro fine ottobre il versamento del nuovo numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione (18 rate).
Scadenze piani di rateazione
Ricordiamo che la decadenza dal piano di rateazione comporta la ripresa delle attività di riscossione sulle somme che erano state oggetto della dilazione.
Piano di rateazione | Scadenza |
In essere l’8 marzo 2020 |
|
Tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 |
|
Stralcio cartelle fino a 5mila euro
Nel frattempo è divenuto operativo anche lo stralcio cartelle fino a 5mila euro previsto dal dl 41/2021. Sono cancellate automaticamente tutte le cartelle esattoriali fino a 5mila euro affidate all’agente della riscossione fra il 2000 e il 2010. La misura riguarda esclusivamente i contribuenti che nel 2019 hanno avuto un reddito imponibile non superiore a 30mila euro. Le cartelle ammesse allo stralcio vengono automaticamente cancellate a partire dalla data del 31 ottobre 2021. E’ possibile verificare se i propri debiti rientrano o meno in questa misura utilizzando l’apposito servizio online sul portale della riscossione. Alcune precisazioni importanti:
- La norma parla di importo residuo al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del dl 41/2021, che prevede lo stralcio). Significa che non rileva l’importo originario della cartella, ma quello residuo alla data sopra indicata. Quindi, se originariamente il debito era superiore ai 5mila euro, ma il contribuente allo scorso 23 marzo aveva già pagato rate che riducevano l’importo complessivo portandolo sotto i 5mila euro, il debito rientra nello stralcio.
- I 5mila euro si considerano comprensivi di interessi e sanzioni.
- Sono comprese nello stralcio anche le cartelle che sono state oggetto di rateazione. In questo caso, il debito viene annullato ma le somme già eventualmente versate non vengono restituite.