Se la Legge di Bilancio 2022 non dovesse confermare il Bonus Facciate, l’agevolazione scadrà il 31 dicembre 2021, applicabile unicamente per interventi la sui spesa risulta fatturata (anche con esercizio dell’opzione di sconto in fattura) entro tale data, seppur con la conclusione dei lavori in data successiva.
Per le persone fisiche, professionisti ed enti non commerciali vale il principio di cassa (data del bonifico), per le imprese quello di competenza (ultimazione della prestazione). Stesso discorso nel caso di cessione del credito: senza eventuale proroga, si potrà cedere soltanto in bonus maturato per le spese sostenute nel 2021.
Si tratta di una dei bonus casa più utilizzati negli ultimi due anni: consiste in una detrazione dell’imposta lorda (IRPEF o IRES) al 90% senza limiti di spesa, da ripartire in 10 anni, concessa in favore di persone fisiche o imprese, inquilini e proprietari (residenti e non nel territorio dello Stato). Per usufruire del bonus occorre essere titolari di un diritto reale sull’immobile, ossia proprietario, conduttore, nudo proprietario, usufruttuario o in godimento mediante comodato d’uso.
Il Bonus si applica a lavori di recupero delle facciate di edifici esistenti, anche strumentali, purché ubicati nelle zone A e B (indicate nel DM 1444/1968) ad alta densità abitativa o assimilabili in base a normativa regionale o regolamenti edilizi comunali. L’immobile (già esistente) sul quale si svolgono i lavori deve avere facciata esterna o comunque visibile dalla strada.
Sono agevolabili interventi di manutenzione come pulitura o tinteggiatura delle strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. Il rifacimento di balconi e intonaco dell’intera superficie, così come il trattamento dei ferri dell’armatura della facciata, sono ammessi, ed anche gli interventi sui parapetti dei balconi, invece per il rifacimento delle tende avvolgibili deve risultare accessorio all’opera edilizia. Bonus escluso per il rifacimento di un terrazzo a livello e copertura di fabbricati rurali.