Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre 2021 del Decreto Fiscale recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato il nuovo calendario dei pagmenti dovuti e delle regole previste in materia di Riscossione delle cartelle esattoriali e di definizione agevolata delle somme a ruolo.
=> Riscossione: dilazioni di pagamento e riapertura Rottamazione
Rottamazione
La prima novità riguarda la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e dalla Rottamazione UE, ossia le tre misure di pace fiscale oggi in vigore. La norma “ripesca” infatti tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”.
Le rate non versate, riferite alle scadenze 2020, potranno essere corrisposte insieme a quelle in scadenza nel 2021, in unica soluzione entro il 30 novembre 2021.Per il pagamento secondo il nuovo calendario sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018, quindi si arriva come termine ultimo al 6 dicembre 2021. Entro tale scadenza dovranno essere corrisposte integralmente:
- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2020 e quelle scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
- le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.
Pagamento cartelle
La seconda novità riguarda l’stensione del termine di pagamento per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021: per questi debiti, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine di pagamento senza interessi e senza che l’agente della riscossione possa dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Decadenza rateazioni
La terza novità riguarda i nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni che erano in corso prima che scattase la sospensione Covid (ossia prima dell’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la data di prima sospensione da prendere a riferimento è invece quella del decorre dal 21 febbraio 2020): per questi piani di pagamento rateale è prevista l’estensione da 10 a 18 rate non pagate come criterio in base al quale scatta la decadenza della dilazione. Per rateizzazioni successive e fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento delle consuete 10 rate anche non consecutive.