Se una società è in grado di dimostrare di trarre utilità dalla stipula di contratti per beni in comodato d’uso, ha diritto ad accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ossia al Bonus 4.0. L’agevolazione si può infatti applicare a strumenti nuovi, anche utilizzati in comodato, purchè nell’ambito di un’attività strettamente funzionale alle esigenze aziendali. Lo ha chiairto la risposta n. 718 del 15 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Per dimostrare l’utilizza diretta ai fini dell’attività d’impresa, è possibile ricorrere ad una perizia tecnica asseverata, anche per attestare che gli strumenti possiedono le caratteristiche per essere ricompresi tra gli investimenti agevolabili indicati nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Nell’interpello in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che con l’articolo 1, commi da 184 a 197, della Legge di Bilancio 2020, è stata rimodulata la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano Nazionale Impresa 4.0“, prevedendo al posto del “super ammortamento” e “iper ammortamento”, il riconoscimento di un credito d’imposta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (o entro il 30 giugno 2021, se al 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti del 20%). Per investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0“, il credito d’imposta spetta in misura variabile in base alla data e all’importo della spesa.
Per i beni materiali su investimenti 2022:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni,
- 20% per la quota di investimenti tra 2,5 milioni e 10 milioni,
- 10% per la quota compresa tra 10 mln e 20 milioni.
Per i beni materiali 4.0 su investimenti 2021 il credito è pari:
- al 50% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni,
- al 30% per la quota compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni,
- al 10% per la quota compresa tra 10 e 20 milioni.
Riguardo al caso dell’interpello, l’Agenzia rinvia alla circolare n. 4/2017 sul super e iper ammortamento (che in analogia si può applicare al nuovo tax credit), proprio sulla concessione in comodato d’uso a terzi dei beni oggetto d’investimento: il comodante può beneficiare dell’agevolazione a condizione che i beni in questione siano strumentali e inerenti alla propria attività. In caso di comodato, il bene fisicamente non collocato nel luogo di ordinario svolgimento dell’attività e non utilizzato in maniera diretta è comunque
parte integrante del complesso di beni organizzati dall’imprenditore per il raggiungimento delle finalità dell’impresa qualora favorisca il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati.
Pertanto, si può accedere all’incentivo ma i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante.