Niente agevolazioni prima casa se la collocazione urbanistica dell’immobile in una zona di prestigio lo qualifica come di lusso, anche se l’edificio non è qualificato come tale né come villa: l’Agenzia delle Entrate può negare i benefici d’imposta (sconto su imposta di registro ed imposta catastale) previsti per le prime abitazioni e spetta pertanto al contribuente l’onere della prova contraria.
A questa conclusione giunge la recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 26666 del 30 settembre 2021, in riferimento ad immobili locati in zone qualificate dal Comune come destinate a “villa”, pertanto da ritenersi di lusso, ai sensi dell’art. 1 del DM Lavori pubblici del 1969. A prescindere dalla valutazione delle caratteristiche costruttive.
Nel caso in oggetto, il ricorso era stato accolto in entrambi i gradi di giudizio per mancata prova, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle caratteristiche di lusso che interessavano l’abitazione del ricorrente. Di contro, la Cassazione ha stabilito che spetta al contribuente l’onere probatorio, trattandosi di materia riguardante agevolazioni fiscali, dunque secondo quanto previsto dall’art. 2697 del Codice Civile, secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Dunque:
è onere del contribuente provare in giudizio i fatti che costituiscono il fondamento del diritto vantato, individuabile nel riconoscimento del trattamento fiscale di favore.
In caso contrario, è legittima la revoca agevolazioni prima casa basata sulla presunzione della caratteristica di lusso dell’immobile in questione, villa o non villa.