Modalità, regole per le comunicazioni dei dati utili alle detrazioni fiscali in dichiarazioni dei redditi e soggetti con obbligo di comunicazione dei dati sanitari (già individuati dal Decreto MEF del 16 luglio): tutte le indicazioni sui dati per la Precompilata 2022 sono contenute nel provvedimento del 30 settembre dell’Agenzia delle Entrate.
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Dati sanitari nella Precompilata 2022
Oltre ai dati sanitari già presenti nel Modello 730 precompilato, a partire dalle spese dell’anno d’imposta 2021 sono previste nuove voci già inserite dall’Agenzia delle Entrate, alla quale devono comunicare i dati sanitari di propria competenza numerosi nuovi soggetti:
- tecnici sanitari dei laboratori biomedici,
- tecnici audiometristi,
- tecnico audioprotesisti,
- tecnici ortopedici,
- dietisti,
- tecnici di neurofisiopatologia,
- tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,
- igienisti dentali,
- fisioterapisti,
- logopedisti,
- podologi,
- ortottisti e assistenti di oftalmologia,
- terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva,
- tecnici della riabilitazione psichiatrica,
- terapisti occupazionali,
- educatori professionali,
- tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Detrazioni sanitarie: voci di spesa nella Precompilata 2022
Le spese che confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata, in base ai dati relativi al periodo d’imposta 2021, sono dunque:
- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie;
- farmaci per uso veterinario;
- prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale;
- visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica;
- certificazione medica;
- ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016;
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019;
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa);
- cure termali;
- prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
- altre spese sanitarie.