L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare applicativa con la definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della Comunicazione per la fruizione o cessione del credito d’imposta ACE previsto dal Decreto Sostegni bis (articolo 19 del DL 73/2021, convertito nella Legge 106/2021) per incentivare la patrimonializzazione delle imprese. La domanda si può trasmettere dal 20 novembre fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021.
Deduzione super-ACE: agevolazioni 2021
Si tratta della super ACE, la deduzione pari al 15% del rendimento nozionale applicabile nel 2021 (mentre di norma è pari all’1,3%) dalle imprese il cui capitale viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. L’importo per la deduzione ACE si ottiene partendo dalla base di calcolo ottenuta sommandone componenti positive e negative. Il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP. Il credito d’imposta può essere utilizzato senza limiti di importo in compensazione oppure chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, in alternativa alla deduzione si può scegliere la cessione del credito, con facoltà di ulteriore cessione a terzi.
=> La nuova ACE per la patrimonializzazione delle PMI
Domanda, utilizzo o cessione
L’istanza si inoltra per via telematica, tramite apposita modulistica approvata con il provvedimento 238235/202 dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 17 settembre. La domanda si può trasmettere dal 20 novembre e, salvo eventuali proroghe, la scadenza ultima è fissata al 30 novembre 2022. In caso di incrementi successivi al primo, vanno presentate ulteriori comunicazioni autonome (senza indicare quelli precedenti). L’Agenzia delle Entrate comunica l’esito della richiesta entro 30 giorni.
Potrà poi essere utilizzato in compensazione con F24 telematico o essere chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi. In caso di cessione del credito d’imposta, il cedente deve inviare per via telematica la comunicazione della cessione del credito d’imposta, dal momento in cui risulta utilizzabile dal cedente Il cessionario deve poi comunicare l’accettazione del credito e utilizzarlo direttamente oppure cederlo a sua volta.