Se un’azienda ha fruito di benefici per l’aggiudicazione all’asta si un porzione di proprietà, il vincolo del trasferimento immobiliare entro 5 anni opera esclusivamente per la percentuale per cui si è beneficiato della disciplina fiscale agevolativa.
La rimanente quota, acquistata con regolare contratto di compravendita e con pagamento delle normali imposte immobiliari previste dalla normativa vigente, non è invece soggetta a tale vincolo (cfr. interpello n. 564/2021 dell’Agenzia delle Entrate).
Aste immobiliari: le agevolazioni
Il vincolo del trasferimento della proprietà immobiliare entro il quinquennio per le imprese che abbiano acquistato dei fabbricati all’asta fruendo delle agevolazioni previste, non è dunque così stringente.
A prevedere agevolazioni per l’acquisto agevolato immobili all’asta da parte delle imprese è l’articolo 16 del DL n. 18/2016, così come modificato in sede di conversione dalla legge n. 49/2016, e l’articolo 1, comma 32, della legge n. 232/2016. In particolare, la disciplina agevolativa dispone che
gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa, nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni.
Mancato trasferimento: sanzioni e ravvedimento
Nel caso in cui non si realizzi la condizione del ri-trasferimento entro il quinquennio:
- le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria;
- si applica una sanzione amministrativa del 30%;
- vanno versati anche gli interessi di mora i cui all’ articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.
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Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione finanziaria e il contribuente ha la facoltà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472 del 1997.