La presentazione della domanda di esonero 2021 dal versamento dei contributi (anno bianco autonomi) è prevista a decorrere dal 25 agosto, attraverso distinti modelli resi disponibili a partire da tale data per ogni Gestione INPS (commercianti e artigiani, gestione separata, coltivatori diretti). La presentazione delle domande deve avvenire entro il 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio 2761/2021 e nella circolare 124/2021, che ha già fornito le prime istruzioni del caso.
Si tratta del beneficio concesso dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale (al 100% ma fino a un tetto di 3mila euro,) dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome. L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. E’ possibile presentare all’INPS l’istanza di esonero contributivo da parte dei soggetti, di seguito riportati, che risultino iscritti:
- alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.
Come fare domanda di esonero INPS 2021
La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e gli intermediari sul sito INPS, tramite Cassetto previdenziale, quindi attraverso i seguenti percorsi:
- Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;
- Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.
Le credenziali di accesso ai servizi sono: PIN INPS, sia ordinario sia dispositivo; SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS). Nel caso di autonomo iscritto alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali che nel 2021 abbia cambiato numero di posizione aziendale all’interno della medesima Gestione con continuità dell’attività economica (per mutamento della provincia), si dovrà presentare l’istanza per ogni posizione aziendale.
Dopo aver ricevuto le domande, l’INPS effettua i controlli comunicando all’interessato l’esito della domanda e l’importo dell’esonero spettante utilizzando sempre il Cassetto previdenziale. Se i contributi dovuti nel 2021 sono superiori all’esonero spettante, bisogna versare la differenza entro 30 giorni dalla comunicazione.
Compilazione del modello di domanda
Come detto, dal 25 agosto ogni gestione previdenziale INPS metterà a disposizione online specifici modelli di domanda (commercianti e artigiani, gestione separata, coltivatori diretti). In sede di compilazione, il possesso dei requisiti va dichiarato dal richiedente sotto propria responsabilità nel modulo di domanda, oltre all’assenza delle situazioni di incompatibilità (assegni di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà; indennizzo per cessazione di attività commerciale; vitalizi erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL; rendite facoltative; APE sociale), di regolarità con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non superamento dell’importo individuale di aiuti concedibili nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Requisiti per esonero INPS
- Reddito fino a 50mila euro: imponibile dichiarato nella dichiarazione dei redditi Persone Fisiche presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero (per coltivatori, coloni e mezzadri, quelli riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione).
- Calo fatturato / corrispettivi 2020 pari ad almeno il 33% (non richiesto agli iscritti 2020 con inizio attività nel medesimo anno); nel caso di attività in più studi professionali o società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o società nei quali è esercitata in modo prevalente.
- Regolarità contributiva: verificata al primo novembre 2021 sui contributi versati entro il 31 ottobre (si può presentare domanda entro settembre, saldando entro ottobre).
- Assenza di contratto subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) o di pensione diretta (tranne assegno ordinario di invalidità e trattamenti analoghi).
N.B: Questi requisiti non sono richiesti nel caso del personale sanitario in quiescenza che ha diritto all’esonero contributivo.