Approvato l’esonero contributivo previsto dal DL Sostegni-bis in favore dei datori di lavoro privati che operano nel turismo, stabilimenti termali, commercio, settore creativo, culturale e spettacolo, particolarmente colpiti dagli effetti economici dell’emergenza Covid. La Commissione europea, ai sensi della normativa UE in materia di aiuti di Stato (e del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19) ha riconosciuto come adeguata, proporzionata e necessaria la misura di decontribuzione, contenuta all’articolo 43 del Decreto Legge 73/2021, convertito nella Legge 106/2021.
Via libera, dunque, al riconoscimento dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dal 25 maggio al 31 dicembre 2021, in misura non superiore al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dallo sgravio i premi e contributi INAIL. L’esenzione contributiva (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), applicabile per 7 mesi fino a fine anno, è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni previsti dalla normativa vigente, nel limite della contribuzione previdenziale dovuta.
I beneficiari dell’agevolazione devono però rispettare le regole sul divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021. La violazione delle disposizioni comporta la revoca dell’esonero contributivo con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale Covid.
Per l’attuazione dello sgravio si attendono i documenti di prassi INPS, con le regole operative, la procedura che dovranno seguire i datori di lavoro che operano nel turismo o stabilimenti termali, nel commercio e nei settori creatività, cultura e spettacolo, con i requisiti previsti dalla norma.