Il rinvio dei versamenti al 15 settembre per i beneficiari della proroga non è sempre gratuito: si evitano le maggiorazioni soltanto se i pagamenti in unica soluzione oppure per la prima rata, se si è scelto di rateizzare saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, IVA e IRAP; la rateazione deve comunque concludersi entro novembre e comporta il versamento degli interessi al tasso del 4% annuo sulle rate successive alla prima, a decorrere dal 16 settembre: a fornire chiarimenti e calendario pagamenti (e interessi dovuti), è la nuova Risoluzione 5/E dell’Agenzia delle Entrate.
Parliamo della proroga disposta dall’articolo 9-ter del Dl Sostegni-bis (inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106) che riguarda i versamenti in scadenza nel periodo tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021 dei contribuenti soggetti agli ISA, i Minimi e i Forfettari e chi per partecipa a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza e svolgono attività soggette agli indici di affidabilità.
La Risoluzione illustra una serie di punti fondamentali, a partire dal fatto che non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. Segue poi il dettagliato calendario delle nuove scadenze per i diversi beneficiari che scelgono di pagare a rate, con i relativi importi della maggiorazione a titolo di interessi.
Calendario scadenze di pagamento e costi
Titolari di partita IVA
- entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi,
- entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi (0,01%),
- entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi (0,34%),
- entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi (0,67%).
Non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese (articoli 5, 115 e 116, Tuir)
- entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi,
- entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi (0,17%),
- entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi (0,50%),
- entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi (0,83%).
N.B. I contribuenti, i quali hanno già iniziato il pagamento in forma rateale prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario. In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.
Gli interessi di rateazione eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati da quelli dovuti sulle rate successive, specificando, nella delega di pagamento, il numero di rata versata. Tutti i chiarimenti del caso nella Risoluzione delle Entrate