Con la Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021 (Canone patrimoniale: criteri per l’applicazione delle tariffe di base giornaliera per l’occupazione di suolo pubblico), il Dipartimento delle Finanze chiarisce i criteri per la definizione delle tariffe per occupazione di suolo pubblico per periodi inferiori all’anno e per la corretta applicazione del canone patrimoniale in caso di mercati ricorrenti o settimanali.
Canone unico Tosap-Cosap-Tari
Con la Legge di Bilancio sono stati infatti introdotti, dal 2021, due canoni in sostituzione di alcune entrate locali:
- Occupazione, anche abusiva, delle aree demaniali appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
- Occupazione delle aree e spazi demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni e delle città metropolitane, riservati allo svolgimento di mercati realizzati anche in strutture attrezzate, al posto della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) e, limitatamente alle occupazioni temporanee, dei prelievi sui rifiuti (Tari).
Come si applicano le tariffe
Il chiarimento è sui criteri per l’applicazione delle tariffe in caso di stazionamento temporaneo: si stabilisce fino a un massimo di 9 ore la tariffa giornaliera frazionata per 24 ore. Superato tale periodo, è dovuto l’importo riferito all’occupazione per l’intero giorno.
Il dubbio riguarda il frazionamento della tariffa e opta come sistema corretto di calcolo quello che prevede che la somma sia divisa per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9, mentre viene bocciato il sistema per cui sia frazionata per un massimo di 9 ore. Quindi, occorre suddividere l’importo per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di occupazione, purché inferiore o uguale a nove. Facendo un esempio di calcolo sulla base di una tariffa giornaliera di 2 euro: € 2 x 10 mq = € 20/24h = € 0,83 (tariffa oraria) x 9 (ore max) = € 7,47
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Le amministrazioni comunali e le città metropolitane devono dunque applicare le suddette tariffe frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo di utilizzo dell’area e sulla base della superficie occupata, potendo prevedere riduzioni (fino all’azzeramento del canone), esenzioni e aumenti fino a un massimo del 25% rispetto gli importi standard. Infine, per i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40% del canone complessivo.
Tariffa giornaliera per occupazioni temporanee
Classificazione dei comuni | Tariffa standard |
Comuni con oltre 500.000 abitanti | euro 2 |
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti | euro 1,30 |
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti | euro 1,20 |
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti | euro 0,70 |
Comuni fino a 10.000 abitanti | euro 0,60 |