I contribuenti che compilano la dichiarazione utilizzando il modello Redditi sono alle prese con una serie di campi relativi agli aiuti di Stato, così come autonomi e professionisti che chiedono i contributi a fondo perduto previsti dal Sostegni bis. Si tratta della compatibilità delle diverse agevolazioni e degli indennizzi richiesti, con il cosiddetto Temporary Framework, la norma Ue che prevede massimali al di sopra dei quali non si possono utilizzare determinati benefici. Tendenzialmente, i ristori Covid prevedono una certa flessibilità sul fronte della compatibilità con le regole ordinarie. L’agenzia delle Entrate mette a disposizione specifiche FAQ che rispondono ai dubbi più frequenti dei contribuenti alle prese con la dichiarazione dei redditi 2021.
Innanzitutto, viene specificato che non bisogna indicare nel prospetto aiuti di stato del quadro RS dei modelli Redditi i contributi a fondo perduto versati dall’Agenzia delle entrate. Si tratta degli indennizzi che, in base alla tabella Codici Aiuti di Stato, sono identificati dai numeri 20, 22, 23, 27, 28. In questi casi, nel quadro RS non va indicato il relativo importo, perché il dato è già noto al Fisco. Per questo motivo, si legge nelle FAQ, «il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia non consente l’indicazione nel prospetto aiuti di Stato dell’importo dei contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia in quanto il dato non è necessario perché recuperabile».
Non bisogna nemmeno indicare il risparmio d’imposta conseguente alla detassazione dei contributi a fondo perduto. In pratica, per questi indennizzi non bisogna indicare nessun importo nel prospetto aiuti di stato della dichiarazione dei redditi.
Altra precisazione: per identificare il periodo di riferimento da indicare nel prospetto, bisogna fare riferimento alla data di erogazione del contributo. Nel caso invece dei crediti d’imposta, l’importo dell’aiuto da indicare è pari al dato del credito maturato indicato nel quadro RU. Il software di compilazione del Fisco ribalta in automatico l’importo dei crediti d’imposta considerati aiuti di Stato, per quanto maturato, nel prospetto aiuti di Stato.
Le somme erogate da altre amministrazioni, come ad esempio i bonus INPS da 600 o 1000 euro per determinate categorie di lavoratori non vanno indicati nel prospetto aiuti di Stato perché non sono aiuti fiscali automatici ai sensi dell’articolo 10 del decreto ministeriale 115/2017. Non vanno inseriti nemmeno i prestiti agevolati dall’80 al 100% del Fondo PMI e di SACE e i relativi interessi.
Ci sono poi indicazioni relative a specifiche agevolazioni riconosciute nel corso dell’emergenza Covid, come i crediti d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro e i bonus affitti, entrambi da indicare solo nel quadro RU del modello Redditi (non anche nel quadro RE) e nel prospetto aiuti di Stato non anche nel modello IRAP. O ancora il credito d’imposta botteghe e negozi, oppure il credito sanificazione, che non sono aiuti di Stato, e quindi non vanno indicati nel relativo prospetto del quadro RS.