Dal 10 agosto 2021, chi risulta non in regola con il primo dei pagamenti delle vecchie rate della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio in base al nuovo calendario aggiornato, con le proroghe concesse per i versamenti 2020, perde i benefici della definizione agevolata. L’AdER (Agenzia delle Entrate-Riscossione), dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 106/2021 di conversione del Decreto Sostegni bis – pur non modificando le date di scadenza nella “Comunicazione delle somme dovute” per le rate della Rottamazione-ter – ha fissato i nuovi termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate scadute nel 2020: il primo appuntamento del 31 luglio 2021, essendo di sabato e quindi slittato a lunedì 2 agosto, pur con i cinque giorni di tolleranza (di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018) non permette di sforare il 9 agosto 2021. Per il versamento delle rate dell’anno in corso c’è invece tempo fino al prossimo 30 novembre.
Pagamento rate 2020 scadute
Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il calendario dei versamenti (ai quali aggiungere i 5 giorni di tolleranza) è il seguente.
- 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020;
- 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020.
Scadenza rate 2021
Per coloro che sono in regola con i versamenti 2019 e 2020, il termine ultimo per pagare le rate 2021 è il 30 novembre. Anche in questo caso sono ammessi i cinque giorni di tolleranza, per cui si arriva al 6 dicembre 2021. Per non perdere i benefici della Rottamazione-ter, entro il termine dovranno dunque essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021 utilizzando i bollettini ricevuti con la “Comunicazione delle somme dovute”, sempre scaricabili anche dal portale AdER (in area riservata) oppure richiedendo copia.
Decadenza e rateizzazioni
Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
I soggetti decaduti dalla Rottamazione-ter per mancato, insufficiente o tardivo versamento possono richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute, anche per i debiti oggetto di precedenti rottamazioni e successivamente decaduti per mancato pagamento delle rate. Per importi fino a 10 mila euro, si può ottenere la rateizzazione direttamente online usufruendo del servizio “Rateizza adesso”. Per debiti superiori a 100mila euro si presenta domanda via PEC allegando la certificazione ISEE per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.