La precisazione più rilevante riguarda l’ambito temporale di applicazione del credito d’imposta 4.0, in particolare per gli investimenti realizzati prima o dopo il 15 novembre 2020: ci sono però altri chiarimenti nella Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione fiscale per investimenti in beni strumentali nuovi, come modificato dalla legge di Bilancio 2021. Ad esempio, la possibilità di utilizzare il beneficio da parte di professionisti o lavoratori autonomi che esercitano anche attività d’impresa. Vediamo una breve panoramica delle indicazioni contenute nella circolare, che contiene riposte a una serie di quesiti relativi all’applicazione dei commi da 1051 a 1063, della legge 178/2020, le norme della manovra che vanno a modificare quanto previsto dalla precedente Legge di Bilancio, che aveva trasformato i precedenti benefici fiscali del Piano Transizione (ex Industria 4.0) il super e l’iper-ammortamento, in crediti d’imposta.
Incentivi 4.0 a confronto
Partiamo dalle indicazioni relative all’arco temporale di validità dell’agevolazione. Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, si verifica una sovrapposizione fra le regole della legge di bilancio 2021 e quella 2020:
- la manovra 2021, applica il credito d’imposta dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (oppure al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 avviene il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione);
- la manovra 2020 prevedeva il credito d’imposta per investimenti fra il primo gennaio e il 31 dicembre 2020 (oppure entro il 30 giugno 2021 se entro dicembre il relativo ordine risultava accettato dal venditore con avvenuto pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%).
Il Fisco sottolinea che il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale debba avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% (c.d. “prenotazione”), da quello in cui alla stessa data non risultino verificate tali condizioni. In pratica, lo spartiacque è il 15 novembre 2020: se gli investimenti sono stati effettuati dopo questa data, si applica la legge di Bilancio 2021, se invece l’operazione è precedente vale la manovra dello scorso anno.
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Le novità 2021
- L’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’agevolazione ai beni immateriali 4.0;
- la maggiorazione della misura del credito in funzione della tipologia degli investimenti e del periodo di effettuazione;
- l’aumento del limite massimo di investimenti ammissibili;
- le regole per la compensazione del credito con la finalità di accelerarne la fruizione;
- la richiesta della perizia asseverata e non più semplice, per i beni dell’allegato A e dell’allegato B,
- l’utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0 anche da parte dei soggetti con un volume di ricavi o compensi sopra i 5 milioni di euro (novità prevista dal Sostegni bis, articolo 20 dl 73/2021).
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Altri chiarimenti
- L’agevolazione è utilizzabile anche dalle reti d’impresa. Per l’applicazione corretta del beneficio in questi casi, bisogna però distinguere fra “reti contatto”, e “reti soggetto”: a seconda di questa classificazione, si determina in modo diverso l’agevolazione.
- Il costo che rappresenta la base di calcolo si considera al lordo dell‘IVA totalmente indetraibile, oppure al netto dell’IVA se questa è parzialmente indetraibile.
- Sono escluse dall’agevolazione le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
- Sì alla cumulabilità con altre agevolazioni, nel limite massimo del 100% dei costi sostenuti: la circolare dettaglia il procedimento da seguire per verificare che l’ammontare cumulato dell’agevolazione e dei vari incentivi non risulti superiore al costo sostenuto, tenendo conto anche del risparmio d’imposta generato dall’irrilevanza ai fini fiscali del credito d’imposta.