Con l’approvazione definitiva in Senato del testo per la legge di conversione del decreto Sostegni bis si conferma l’allungamento dei tempi di pagamento delle rate scadute di Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio rispetto ai termini precedentemente fissati. In pratica, c’è una nuova possibilità di rateazione delle somme che altrimenti bisognava versare entro il 31 luglio. Vediamo con precisione cosa prevede il nuovo Art. 1-sexies: Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione.
Le novità riguardano il calendario per il pagamento delle somme dovute nel biennio 2020-2021 a seguito dell’adesione alla definizione agevolata (Rottamazione-ter) dei carichi affidati all’agente della riscossione e alla procedura di Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà:
- 31 luglio 2021 (per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020);
- 31 agosto 2021 (rata del 31 maggio 2020);
- 30 settembre 2021 (rata del 31 luglio 2020);
- 31 ottobre 2021 (rata del 30 novembre 2020);
- 30 novembre 2021 (rate del 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021).
È prevista l’applicazione della tolleranza per i ritardi di pagamento fino a cinque giorni senza interessi (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018).
Proroga Rottamazione: pagamenti rateizzati
La nuova dilazione di pagamento riguarda dunque i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-ter e al Saldo e stralcio. In base al primo Decreto Sostegni, chi è in regola almeno con i versamenti 2019 poteva versare le rate scadute nel 2020 entro il 31 luglio 2021, mentre ora si prevede adesso la possibilità di rateizzarle in quattro tranche di pari importo:
- prima rata entro il 31 luglio,
- seconda rata entro il 31 agosto,
- terza rata entro il 30 settembre,
- quarta rata 31 ottobre.
Resta immutata la scadenza del 30 novembre per pagare tutte le rate scadute nel 2021 e non ancora versate. Sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del decreto legge 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021. Chi non versa nei termini perde il diritto all’agevolazione, di conseguenza riprendono le normali procedure di riscossione e le somme già versate vengono scalate dal debito residuo.
Condono cartelle rottamate
E’ possibile che ci siano somme annesse al piano di definizione agevolata ma successivamente annullate in base all’articolo 4, commi da 4 a 9, del dl 41/2021. Si tratta del condono debiti fino a 5mila euro affidati all’Agente della riscossione fra il 2000 e il 2010, per chi nel 2019 ha guadagnato fino a 30mila euro.
Ebbene, il Fisco procederà automaticamente alla cancellazione entro il prossimo 31 ottobre. Il condono riguarda infatti anche le somme eventualmente oggetto di Rottamazione e Saldo e Stralcio e, in base alle anticipazioni sul decreto MEF attuativo della sanatoria (DM 14 luglio 2021, in attesa di pubblicazione):
- entro il 20 agosto, l’AdER trasmette l’elenco dei codici fiscali dei contribuenti interessati
- entro il 30 settembre, il Fisco segnala quelli esclusi per superamento del requisito di reddito
- entro al 31 ottobre l’agente della riscossione procede alla cancellazione dei ruoli
- entro il 30 novembre notifica agli enti interessati l’annullamento delle cartelle.
N.B. La sospensione della riscossione di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cessa alla data del 31 ottobre 2021. Si tratta della sospensione che ha riguardato tutti i possibili ruoli condonabili, che fino al 31 ottobre restano comunque sospesi, anche quelli esclusi per mancanza del requisito di reddito.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) ha intanto pubblicato online un servizio di verifica online dei documenti inclusi nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e Stralcio”, per controllare se sono presenti carichi potenzialmente interessati dall’annullamento: in presenza di tutti gli altri requisiti previsti per il condono, il contribuente può stampare in autonomia i moduli per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto dei suddetti carichi.