La sezione più complessa da compilare, nella domanda di contributo a fondo perduto non automatico previsto dal decreto Sostegni bis a favore delle imprese che hanno subito un calo di fatturato pari almeno al 30% dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti, è quella relativa agli aiuti di stato. Prima bisogna indicare, nel quadro relativo alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, se si chiedono i contributi in base alla sezione 3.1 oppure 3.12 del Temporary Framework, ovvero la normativa europea sugli aiuti di stato, poi bisogna compilare il quadro A indicando con precisione tutti gli aiuti ricevuti. Vediamo esattamente come capire la differenza fra la sezione 3.1 e 3.12, per compilare correttamente la domanda.
Aiuti di stato nella sezione del Temporary Framework
Dopo aver inserito i dati anagrafici, la scelta fra versamento in conto corrente o credito d’imposta, e il fatturato medio sulla base del quale si calcola l’indennizzo spettante, bisogna indicare la sezione del Temporary Framework in base a cui chiede il contributo a fondo perduto. In particolare, bisogna segnalare se il contributo a fondo perduto riguarda la sezione:
- 3.1 “Aiuti di importo limitato”,
- 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”.
Per la scelta corretta bisogna far riferimento alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale, denominata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, che stabilisce requisiti e limiti massimi degli aiuti che ciascun contribuente può ottenere durante l’emergenza da Covid-19 ed è articolata in diverse sezioni, ciascuna dedicata ad una diversa tipologia di aiuti di Stato. Ecco quali sono i requisiti per ognuna delle due sezioni, in base ai quali fare la scelta.
=> Aiuti alle imprese in regime de minimis
Sezione 3.1 – Aiuti di importo limitato
I limiti massimi variano a seconda della tipologia dell’impresa.
- Gli aiuti (indennizzi e contributi vari previsti dalle norme anti Covid e da eventuali altre agevolazioni) ricevuti fra il primo marzo 2020 e il 27 gennaio 2021 non possono superare gli 800mila euro, cifra che scende a 100mila euro per il settore agricolo e a 120mila euro per pesca e acquacoltura.
- I contributi ricevuti fra il primo marzo 2020 e la data della domanda di contributo a fondo perduto del Sostegni bis non possono superare 1,8 milioni di euro, che scendono a 225mila per il settore agricolo e a 270mila per la pesca e l’acquacoltura. Attenzione: per il superamento del tetto, bisogna tener conto anche del contributo del Sostegni bis oggetto della domanda.
Per rientrare in questa sezione 3.1 bisogna anche avere i seguenti requisiti:
- l’impresa non risulta già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.
- non rientra tra i soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir, testo unico imposte sui redditi, Dpr 917/1986, (intermediari finanziari e società di partecipazione).
Sezione 3.12 – Sostegno a costi fissi non coperti
La sezione 3.12 è invece dedicata agli Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti. Qui, i tetti massimi sono più alti:
- periodo tra il 13 ottobre 2020 e il 27 gennaio 2021: 3 milioni di euro;
- periodo tra il 13 ottobre 2020 e la richiesta del contributo Sostegni bis attività stagionali: 10 milioni di euro.
Bisogna poi possedere tutti i requisiti previsti dalla precedente sezione 3.1 (su imprese in difficoltà ed esclusione settore finanziario), a cui bisogna aggiungere i seguenti:
- gli aiuti richiesti e ottenuti entro il 31 dicembre 2021 coprono i costi fissi scoperti, sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, inclusi quelli sostenuti in una parte di tale periodo ammissibile. Si tratta dei costi fissi non coperti dagli utili o da altre fonti, quali assicurazioni o altre misure di aiuto temporanee previste dal Temporary Framework.
- Fra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, oppure in un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso nel medesimo intervallo di tempo, c’è stato un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019.
- L’intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti oppure, per le microimprese e le piccole imprese, il 90% dei predetti costi fissi, e le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.
- L’aiuto previsto nell’ambito della sezione 3.12 può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l’importo definitivo dell’aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, a seguito di idonea giustificazione qualora non disponibili, sulla base di conti fiscali.
Attenzione: se sommando tutti gli aiuti ricevuti con il contributo a fondo perduto del Sostegni bis, viene superato il limite massimo applicabile, è possibile richiedere il contributo in misura parziale, limitatamente all’importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato. In questo caso, bisogna compilare l’apposito campo dell’istanza, denominato “Minor importo richiesto”, indicando il minor importo che risulta dal calcolo.
Se il contribuente ha superato i tetti massimi previsti con aiuti precedentemente richiesti, non si può fare domanda di contributo a fondo perduto Sostegni bis. Il contribuente deve attestare sull’istanza di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all’importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, saranno recuperati con gli interessi, e che l’eventuale rinuncia al recupero è compiuta ai fini dei massimali di aiuto. Im ogni caso, è importante sottolineare che, in conseguenza di questa norma, il contributo a fondo perduto del Sostegni bis spetta esclusivamente nel caso in cui l’impresa non abbia già superato i limiti degli aiuti di stato sopra esposti.
Dopo aver segnalato in base a quale sezione del Temporary Framework viene richiesto il contributo a fondo perduto, bisogna compilare il quadro A, nel quale si indicano uno per uno gli aiuti già ricevuti. Le diverse misure sono precompilate nell’istanza. Bisogna solo, in corrispondenza degli aiuti ricevuti, barrare prima la casella sulla tipologia di Temporary Framework in base alla quale è stato chiesto lo specifico aiuto, e poi (solo per gli aiuti chiesti in base alla sezione 3.12) la data di inizio e fine. Se le date non vengono indicate, si intende che i requisiti previsti si sono verificati rispetto all’intero periodo ammissibile, compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021.