I contribuenti possono optare per la cessione del credito anche sulle quote restanti di detrazione relativa ai vari bonus edilizi pluriennali: è stata infatti aggiornata la piattaforma dedicata dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta dell’opzione prevista dall‘articolo 121 del dl 34/2020, applicabile per Superbonus, ristrutturazioni, opere di riqualificazione energetica, Bonus Facciate, lavori antisismici, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica veicoli elettrici: invece che in dichiarazione dei redditi, possono ora cedere anche il credito d’imposta residuo.
L’aggiornamento software consente l’indicazione delle rate residue di detrazione spettante non ancora utilizzate, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020.
Si tratta del programma per notificare al Fisco – tramite specifica Comunicazione, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese (quest’anno il termine è stato prorogato al 15 aprile) – l’esercizio dell’opzione, sia per singole unità immobiliari sia per parti comuni di edifici, utilizzabile quindi da cittadini, amministratori di condominio e intermediari.
Quindi, coloro che stanno utilizzando la detrazione in dichiarazione dei redditi, ma decidono di cedere il credito ancora spettante per le quote di detrazione non ancora utilizzate, possono inviare la Comunicazione entro il 16 marzo 2022, limitatamente alle quote dell’anno di imposta 2021 (dichiarazione dei redditi 2022).
Esempio: un contribuente ha eseguito lavori di ristrutturazione edilizia nel 2020 e ha utilizzato la detrazione nella dichiarazione 2021 e in quella 2022; per le restanti quote, può optare per la cessione del credito (la norma vieta invece di cedere il creduto delle quote di detrazioni già utilizzate in dichiarazione).
Ricordiamo che la cessione del credito, così come lo sconto in fattura, non è applicabile al bonus giardini o al bonus mobili (c’era un emendamento alla legge di conversione del decreto Sostegni che però non è alla fine stato approvato nel testo definitivo).