Computer e tablet ai figli con rimborso IRPEF

di Teresa Barone

3 Giugno 2021 10:30

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Niente ritenuta di acconto ai fini IRPEF sul rimborso erogato al dipendente per l’acquisto di computer e tablet per la didattica a distanza dei figli.

Non costituisce reddito imponibile il rimborso erogato dall’azienda al dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet usati per la didattica a distanza dei figli. Anche eventuali voucher per comprare device presso rivenditori convenzionati non possono essere tassati a fini IRPEF, se adoperati per la DaD, perchè sono considerati una spesa per istruzione dei figli a carico. Con la Risoluzione n. 37/E del 28 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza in merito, sottolineando che le prestazioni con finalità di educazione e istruzione non concorrono alla formazione del reddito di lavoro. L’azienda che decide di rimborsare questa spesa ai suoi dipendenti, quindi, non deve operare la ritenuta d’acconto IRPEF.

Secondo quanto precisato nel documento, il computer, il portatile e il tablet rappresentano strumenti necessari per garantire la frequenza nella “classe virtuale” e la relazione tra docenti e discenti, fondamentali per consentire la “didattica a distanza”, il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione. Pertanto:

si ritiene che il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non genera reddito di lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, precisa che il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente può essere applicato solo se il dipendente è in grado di produrre la documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università, in modo da attestare lo svolgimento delle lezioni in modalità Didattica a Distanza.